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LEGISLAZIONE




               un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un
               medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal
               quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
               diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
               3. Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio
               ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di armi, l’accertamento dei medesimi requisiti è
               effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle
               strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di
               Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
               4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle
               leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  a
               decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione
               e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell’allegato I alla direttiva
               91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco
               in  grado  di  contenere  un  numero  di  colpi  eccedente  i  limiti  consentiti  all’articolo  2,
               secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi
               iscritti  a  federazioni  sportive  di  tiro  riconosciute  dal  CONI,  nonché  gli  iscritti  alle
               Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli
               appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.
               5. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i cari-
               catori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla
               data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo,
               si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
               6. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla
               categoria A, punto 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno
               1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in
               vigore del presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasfe-
               rite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del
               Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all’articolo 10, quinto comma,
               della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione
               di armi, ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione a
               enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in
               tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico
               delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed
               a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.
               7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, decimo comma, della legge 18 apri-
               le 1975, n. 110, per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A,
               punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno
               1991, loro parti e relative munizioni può essere rilasciata dal questore apposita licenza
               di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione
               all’autorità delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurez-
               za o l’ordine pubblico, nonché per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine
               di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non
               autorizzato agli stessi. La licenza di collezione delle predette armi può essere rilasciata
               a coloro che le acquistano per causa di morte.
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