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LEGISLAZIONE
legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui
all’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527»;
b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «contenenti un numero superiore a
5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte,» sono
sostituite dalle seguenti: «contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe
ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte»;
2) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «biodegradabili, prive di sostanze o pre-
parati di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52» sono
sostituite dalle seguenti: «prive di sostanze o miscele classificate come pericolose
dall’articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008»;
c) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al sesto comma, le parole: «è consentita nel numero di tre per le armi comuni da
sparo e di sei per le armi di uso sportivo» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita
nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo»;
2) dopo il nono comma è inserito il seguente:
«Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in
possesso della capacità di cui all’articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o
campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai
fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna
arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi
non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l’effettuazione della prova di fun-
zionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore
dall’acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del pre-
sente comma sono punite con l’ammenda fino a 1.000 euro»;
d) all’articolo 11:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Marcatura delle armi comuni da sparo»;
2) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza
ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura
unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’assemblaggio, o l’importazione.
Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assem-
blatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno
di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie
e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un’altra
parte dell’arma, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 527. Può, altresì, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso
in cui una parte dell’arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della
marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un
numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve,
altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere ripor-
tato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile del-
l’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova
deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l’indicazione dell’anno in cui è
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