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LEGISLAZIONE




             4. I dati concernenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori
             diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall’ufficio locale di pubblica sicu-
             rezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell’Arma dei Carabinieri ovvero
             dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via
             telematica.
             5. Il sistema informatico è consultabile dal personale delle Forze di polizia di cui all’ar-
             ticolo 16, primo comma, della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, nonché dal personale
             dell’Amministrazione  civile  dell’interno,  in  servizio  presso  le  Prefetture  -  Uffici
             Territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le fina-
             lità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzio-
             ne e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.
             6. Con decreto del Ministro dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
             legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
             sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
             disciplinate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali
             in ambito giudiziario e per finalità di polizia, le modalità:
             a) di funzionamento del sistema informatico;
             b) di trasmissione e conservazione dei dati previsti dall’articolo 35 e, limitatamente alle
             munizioni, dall’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
             regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
             c)  di  autenticazione,  autorizzazione  e  registrazione  degli  accessi  e  delle  operazioni
             effettuate sul sistema;
             d) di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazio-
             ne dati di cui all’articolo 8 della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121;
             e) di verifica della qualità e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione acciden-
             tale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione;
             f) di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico di cui al comma 1
             non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
             7. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono pari a euro 500.000 per
             l’anno 2018 e ad euro 1.000.000 per l’anno 2019, per l’istituzione del sistema informa-
             tico, e ad euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2020, per le attività di gestione e
             manutenzione del sistema.

             Capo II - Norme transitorie e finali

             Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

             1. Le disposizioni di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969,
             n. 323, nonché quelle di cui all’articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n.
             157, come modificate dal presente decreto, si applicano all’atto del rinnovo delle licen-
             ze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo.
             2. Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del
             decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto
             comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
             18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando
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