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LEGISLAZIONE
avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che l’indicazione dello
Stato membro dell’Unione europea importatore e l’anno di importazione siano già stati
apposti dal medesimo Stato membro dell’Unione europea. Nei trasferimenti di armi da
fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi
sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di
identificare l’ente che effettua il trasferimento»;
3) dopo l’undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la rottamazione delle armi,
loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata
apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento
delle stesse a cura dell’interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle
Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico
sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facoltà del detentore
di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione
con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura»;
e) l’articolo 11-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 11-bis - Tracciabilità delle armi e delle munizioni.
1. Nell’archivio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono
registrati e conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione, per cia-
scuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola di cia-
scuna arma e la marcatura apposta sull’arma quale marcatura unica ai sensi dell’arti-
colo 11, nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alla singola parte,
nel caso in cui differisca dalla marcatura apposta su ciascuna arma da fuoco. L’archivio
contiene, altresì, i dati identificativi del fornitore, dell’acquirente o del detentore dell’ar-
ma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di cui all’articolo 3, comma
2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i dati identificativi del
fornitore e dell’acquirente delle munizioni medesime»;
f) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17 - Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante con-
tratto a distanza.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e tra-
sferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è
consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrisponden-
za o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l’acquirente sia autorizzato ad
esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle pre-
dette autorizzazioni, provveda al ritiro dell’arma presso un titolare di licenza per il com-
mercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettiva-
mente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pub-
blica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il
destinatario.
2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a
euro 154».
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