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LEGISLAZIONE




               all’articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro»;
               b) all’articolo 31-bis, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’operatore,
               nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato
               alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare
               le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite»;
               c) all’articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per il trasporto di armi e parti d’arma
               tra soggetti muniti della licenza di cui all’articolo 31, l’obbligo dell’avviso è assolto mediante
               comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all’autorità di pubblica sicu-
               rezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettro-
               nica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d’arma»;
               d) all’articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:
               1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque detiene armi, parti di esse, di
               cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
               527,  munizioni  finite  o  materie  esplodenti  di  qualsiasi  genere,  deve  farne  denuncia
               entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio
               locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei
               carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura compe-
               tente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica cer-
               tificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un
               numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per
               le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della
               legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;
               2) il quarto comma è sostituito dai seguenti: «Chiunque detiene armi comuni da sparo
               senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che
               sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi anti-
               che, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’arti-
               colo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6,
               comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
               Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione
               del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
               Nel  caso  di  mancata  presentazione  del  certificato  medico,  il  prefetto  può  vietare  la
               detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39»;
               e) all’articolo 43, secondo comma, dopo le parole «può essere ricusata» sono inserite
               le seguenti: «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione».

               Art. 4. Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323

               1. Alla legge 18 giugno 1969, n. 323, il secondo comma dell’articolo unico, è sostituito
               dal seguente: «La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può esse-
               re revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza».

               Art. 5. Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

               1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
               a) all’articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti della
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