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LEGISLAZIONE






                                  DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 104
               ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
               DEL 17 MAGGIO 2017, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA AL
               CONTROLLO DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI
                        (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 209 dell’8 settembre 2018)

               Capo I - Norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro
               tracciabilità

               Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

               1.  Il  presente  decreto  costituisce  attuazione  della  direttiva  (UE)  2017/853  del
               Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e integra la disciplina relativa
               al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
               2. Il presente decreto non si applica all’acquisizione e alla detenzione di armi e muni-
               zioni appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché di mate-
               riali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

               Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

               1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modifi-
               cazioni:
               a) l’articolo 1, è sostituito dal seguente:
               «Art. 1. 1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa
               al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
               2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A
               della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio
               dello Stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva»;   LEGISLAZIONE
               b) l’articolo 1-bis è sostituito dal seguente:
               «Art. 1-bis. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
               a) “arma da fuoco”, qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espel-
               lere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile
               mediante  l’azione  di  un  propellente  combustibile,  ad  eccezione  degli  oggetti  di  cui  al

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