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LEGISLAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 104
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 17 MAGGIO 2017, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA AL
CONTROLLO DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 209 dell’8 settembre 2018)
Capo I - Norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro
tracciabilità
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e integra la disciplina relativa
al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
2. Il presente decreto non si applica all’acquisizione e alla detenzione di armi e muni-
zioni appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché di mate-
riali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:
a) l’articolo 1, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa
al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A
della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio
dello Stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva»; LEGISLAZIONE
b) l’articolo 1-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 1-bis. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco”, qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espel-
lere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile
mediante l’azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al
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