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LEGISLAZIONE
8. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della catego-
ria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno
1991, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubbli-
ca sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai fini della legge
penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.
9. I detentori di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla diret-
tiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, e loro parti adempiono alle dispo-
sizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 2018.
Art. 13. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d), numero 3), e
dell’articolo 11, comma 1, del presente decreto, pari complessivamente ad euro
800.000 per l’anno 2018, ad euro 1.300.000 per l’anno 2019 e ad euro 600.000 annui
a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234.
2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 5, comma 1, lettera
d), numero 3), e 11, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
ti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, comma 6 (2):
a) all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «armi, munizioni e» sono
soppresse e le parole: «agli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo»;
b) all’articolo 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è abrogato;
2) al comma 4, le parole: «35, comma 1» sono soppresse;
c) all’articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, il riferimento all’archivio di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal rife-
rimento al sistema informatico di cui all’articolo 11, comma 1.
3. L’obbligo di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sem-
pre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento
della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente.
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