Page 240 - Rassegna 2018-4
P. 240

LEGISLAZIONE




             8. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della catego-
             ria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno
             1991, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubbli-
             ca sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai fini della legge
             penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.
             9. I detentori di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla diret-
             tiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, e loro parti adempiono alle dispo-
             sizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 2018.

             Art. 13. Disposizioni finanziarie

             1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d), numero 3), e
             dell’articolo  11,  comma  1,  del  presente  decreto,  pari  complessivamente  ad  euro
             800.000 per l’anno 2018, ad euro 1.300.000 per l’anno 2019 e ad euro 600.000 annui
             a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
             per  il  recepimento  della  normativa  europea,  di  cui  all’articolo  41-bis  della  legge  24
             dicembre 2012, n. 234.
             2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 5, comma 1, lettera
             d), numero 3), e 11, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
             della  finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  con  le  risorse
             umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
             3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
             ti, le occorrenti variazioni di bilancio.

             Art. 14. Entrata in vigore

             1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.
             2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, comma 6 (2):
             a) all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
             modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «armi, munizioni e» sono
             soppresse e le parole: «agli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo»;
             b)  all’articolo  6,  del  decreto  legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204,  sono  apportate  le
             seguenti modificazioni:
             1) il comma 3 è abrogato;
             2) al comma 4, le parole: «35, comma 1» sono soppresse;
             c) all’articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, il riferimento all’archivio di cui
             all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal rife-
             rimento al sistema informatico di cui all’articolo 11, comma 1.
             3. L’obbligo di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica
             sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici
             mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sem-
             pre  possibile  la  presentazione  del  certificato  nei  60  giorni  successivi  al  ricevimento
             della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente.



             238
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245