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LEGISLAZIONE
te riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
ti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità socia-
le ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 3. Incentivi per l’acquisto dei dispositivi
1. Al fine di agevolare l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono
dei bambini nei veicoli, previsti dall’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 1,
della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste,
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel
tempo.
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le amministrazioni interessate prov-
vedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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