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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Ai fini del presente lavoro, vale la pena soffermare l’attenzione su due spe-
cifici aspetti della proposta di regolamento:
- il primo: l’azione di domanda di finanziamenti del Fondo deve essere
“intrapresa da almeno tre soggetti giuridici cooperanti, stabiliti in almeno tre
diversi Stati membri e/o paesi associati ”;
(17)
- il secondo: “un’azione sviluppata nel quadro della cooperazione struttu-
rata permanente, quale istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del
Consiglio, dell’11 dicembre 2017, può beneficiare di un tasso di finanziamento
aumentato di ulteriori dieci punti percentuali ”.
(18)
L’effetto combinato di queste due norme costituisce il quadro di riferi-
mento all’interno del quale potrà operare il Consiglio PESCO al fine di gover-
nare in forma cooperativa il processo di presentazione al Fondo di richieste di
finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione. Difatti, l’accordo
politico in sede di Consiglio tra i rappresentanti dei governi dei Paesi nei quali
operano le maggiori industrie della difesa europee (si pensi, ad esempio, all’ita-
liana Leonardo, alla francese Thales o all’Airbus Group, nato dalla fusione di
un’azienda tedesca, una francese e una spagnola) costituirebbe il percorso più
indicato ad aumentare il livello di integrazione dell’industria della difesa euro-
pea. Inoltre, dal momento che, come sottolineato, la frammentazione dei mer-
cati nazionali per via della presenza di un acquirente unico è uno dei maggiori
motivi di inefficienza del settore europeo della difesa, risulta fondamentale
porre l’accento sul fatto che il consorzio di aziende che richiede fondi deve
dimostrare, con riguardo alle azioni di sviluppo delle tecnologie, che almeno
due Stati membri e/o paesi associati intendono acquistare il prodotto finale o
utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, anche tramite appalti congiunti .
(19)
A maggior ragione, quindi, l’intesa politica in sede di Consiglio PESCO
risulta essenziale. Ed è quindi da valutare positivamente anche la maggiore
attenzione posta sul requisito dell’acquisizione che caratterizza la Proposta di
Regolamento del 2018 rispetto a quella del 2017, dato che nella versione più
recente compare, tra gli ulteriori criteri di attribuzione, la “possibilità di creare
sinergie nei processi di acquisizione” .
(20)
Quanto finora analizzato trova però un limite nel basso ammontare di
risorse attraverso cui il bilancio dell’Unione coprirebbe i finanziamenti del
Fondo. Tredici miliardi totali, spalmati nel corso di un settennato (2021-2027),
(17) Art. 11.4 della Proposta di Regolamento che istituisce il Fondo.
(18) Ibid., art. 14.3 lett. a).
(19) Ibid., art. 23.3 lett. a).
(20) Ibid. art. 24.
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