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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Ai fini del presente lavoro, vale la pena soffermare l’attenzione su due spe-
             cifici aspetti della proposta di regolamento:
                  -  il primo: l’azione di domanda di finanziamenti del Fondo deve essere
             “intrapresa da almeno tre soggetti giuridici cooperanti, stabiliti in almeno tre
             diversi Stati membri e/o paesi associati ”;
                                                  (17)
                  - il secondo: “un’azione sviluppata nel quadro della cooperazione struttu-
             rata  permanente,  quale  istituita  dalla  decisione  (PESC)  2017/2315  del
             Consiglio, dell’11 dicembre 2017, può beneficiare di un tasso di finanziamento
             aumentato di ulteriori dieci punti percentuali ”.
                                                        (18)
                  L’effetto combinato di queste due norme costituisce il quadro di riferi-
             mento all’interno del quale potrà operare il Consiglio PESCO al fine di gover-
             nare in forma cooperativa il processo di presentazione al Fondo di richieste di
             finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione. Difatti, l’accordo
             politico in sede di Consiglio tra i rappresentanti dei governi dei Paesi nei quali
             operano le maggiori industrie della difesa europee (si pensi, ad esempio, all’ita-
             liana  Leonardo,  alla  francese  Thales o  all’Airbus  Group,  nato  dalla  fusione  di
             un’azienda tedesca, una francese e una spagnola) costituirebbe il percorso più
             indicato ad aumentare il livello di integrazione dell’industria della difesa euro-
             pea. Inoltre, dal momento che, come sottolineato, la frammentazione dei mer-
             cati nazionali per via della presenza di un acquirente unico è uno dei maggiori
             motivi  di  inefficienza  del  settore  europeo  della  difesa,  risulta  fondamentale
             porre l’accento sul fatto che il consorzio di aziende che richiede fondi deve
             dimostrare, con riguardo alle azioni di sviluppo delle tecnologie, che almeno
             due Stati membri e/o paesi associati intendono acquistare il prodotto finale o
             utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, anche tramite appalti congiunti .
                                                                                      (19)
                  A maggior ragione, quindi, l’intesa politica in sede di Consiglio PESCO
             risulta  essenziale.  Ed  è  quindi  da  valutare  positivamente  anche  la  maggiore
             attenzione posta sul requisito dell’acquisizione che caratterizza la Proposta di
             Regolamento del 2018 rispetto a quella del 2017, dato che nella versione più
             recente compare, tra gli ulteriori criteri di attribuzione, la “possibilità di creare
             sinergie nei processi di acquisizione” .
                                                (20)
                  Quanto finora analizzato trova però un limite nel basso ammontare di
             risorse  attraverso  cui  il  bilancio  dell’Unione  coprirebbe  i  finanziamenti  del
             Fondo. Tredici miliardi totali, spalmati nel corso di un settennato (2021-2027),

             (17)  Art. 11.4 della Proposta di Regolamento che istituisce il Fondo.
             (18)  Ibid., art. 14.3 lett. a).
             (19)  Ibid., art. 23.3 lett. a).
             (20)  Ibid. art. 24.
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