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INTEGRAZIONE DEL SETTORE DELLA DIFESA EUROPEA



                    La lista dei progetti, così come un insieme di regole comuni sulla gover-
               nance degli stessi, deve essere oggetto di una formale decisione o raccomanda-
               zione del Consiglio PESCO con voto espresso all’unanimità dei partecipanti (si
               veda l’art. 46.6 TUE).
                    Come si vede, l’architettura istituzionale del Consiglio PESCO permette
               di coniugare l’attività di coordinamento tecnico e politico fornito da istituzioni
               e istituti specializzati sull’azione esterna dell’UE e sulla difesa (primo fra tutti
               l’Alto rappresentante, ma anche l’AED, l’EUMS e il SEAE) con la necessità di
               prendere decisioni da parte degli Stati membri partecipanti, grazie soprattutto
               alla possibilità di lavorare su singoli progetti a gruppi ristretti. L’equilibrio tra
               coordinamento e decisioni deve essere garantito anche per tentare di sfruttare
               a pieno le opportunità offerte dal Fondo, al fine di realizzare gli ambiziosi obiet-
               tivi delineati nella relazione alla Proposta di Regolamento e accennati nel pre-
               cedente paragrafo. Si è quindi tentato di ipotizzare come, attraverso la PESCO,
               si possano sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Fondo.
                    L’AED, che è l’organo all’interno del quale gli Stati si coordinano “nel set-
               tore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli
               armamenti” , potrebbe rappresentare l’Agenzia di indirizzo tecnico e scienti-
                           (28)
               fico  delle  azioni  PESCO  orientate  a  creare  un  meccanismo  che  permetta  il
               finanziamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di acquisizione armonizzate
               a livello PESCO. L’AED, infatti, opera per “promuovere l’armonizzazione delle
               esigenze operative e l’adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibi-
               li” e soprattutto per “contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi
               misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della
               difesa e per migliorare l’efficacia delle spese militari” .
                                                                  (29)
                    Per questo, grazie all’indipendenza, la flessibilità e la competenza che ne
               contraddistinguono  l’operato,  l’AED  avrebbe  il  compito  di  proporre  al
               Consiglio PESCO i progetti che si ritiene necessario sviluppare, a partire dalle
               tecnologie su cui ricerca e sviluppo in ambito europeo potrebbero dare i risul-
               tati più promettenti.
                    È il Consiglio PESCO, tuttavia, a dover diventare la cabina di regia politi-
               ca, stabilendo le linee politiche per il potenziamento della difesa europea, rea-
               lizzando un Piano di sviluppo delle capacità annuale (CDP) e una revisione
               coordinata annuale sulla difesa (CARD) nonchè individiare gli ambiti strategici
               ai quali destinare le risorse, grazie soprattutto al supporto dell’AED, ma anche
               dell’EUMS e del SEAE.

               (28)  Si veda l’art. 1 del Protocollo sulla Cooperazione Strutturata Permanente.
               (29)  Si veda l’art. 45 TUE.
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