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INTEGRAZIONE DEL SETTORE DELLA DIFESA EUROPEA
La lista dei progetti, così come un insieme di regole comuni sulla gover-
nance degli stessi, deve essere oggetto di una formale decisione o raccomanda-
zione del Consiglio PESCO con voto espresso all’unanimità dei partecipanti (si
veda l’art. 46.6 TUE).
Come si vede, l’architettura istituzionale del Consiglio PESCO permette
di coniugare l’attività di coordinamento tecnico e politico fornito da istituzioni
e istituti specializzati sull’azione esterna dell’UE e sulla difesa (primo fra tutti
l’Alto rappresentante, ma anche l’AED, l’EUMS e il SEAE) con la necessità di
prendere decisioni da parte degli Stati membri partecipanti, grazie soprattutto
alla possibilità di lavorare su singoli progetti a gruppi ristretti. L’equilibrio tra
coordinamento e decisioni deve essere garantito anche per tentare di sfruttare
a pieno le opportunità offerte dal Fondo, al fine di realizzare gli ambiziosi obiet-
tivi delineati nella relazione alla Proposta di Regolamento e accennati nel pre-
cedente paragrafo. Si è quindi tentato di ipotizzare come, attraverso la PESCO,
si possano sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Fondo.
L’AED, che è l’organo all’interno del quale gli Stati si coordinano “nel set-
tore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli
armamenti” , potrebbe rappresentare l’Agenzia di indirizzo tecnico e scienti-
(28)
fico delle azioni PESCO orientate a creare un meccanismo che permetta il
finanziamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di acquisizione armonizzate
a livello PESCO. L’AED, infatti, opera per “promuovere l’armonizzazione delle
esigenze operative e l’adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibi-
li” e soprattutto per “contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi
misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della
difesa e per migliorare l’efficacia delle spese militari” .
(29)
Per questo, grazie all’indipendenza, la flessibilità e la competenza che ne
contraddistinguono l’operato, l’AED avrebbe il compito di proporre al
Consiglio PESCO i progetti che si ritiene necessario sviluppare, a partire dalle
tecnologie su cui ricerca e sviluppo in ambito europeo potrebbero dare i risul-
tati più promettenti.
È il Consiglio PESCO, tuttavia, a dover diventare la cabina di regia politi-
ca, stabilendo le linee politiche per il potenziamento della difesa europea, rea-
lizzando un Piano di sviluppo delle capacità annuale (CDP) e una revisione
coordinata annuale sulla difesa (CARD) nonchè individiare gli ambiti strategici
ai quali destinare le risorse, grazie soprattutto al supporto dell’AED, ma anche
dell’EUMS e del SEAE.
(28) Si veda l’art. 1 del Protocollo sulla Cooperazione Strutturata Permanente.
(29) Si veda l’art. 45 TUE.
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