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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




             soggetto attivo , ma anche dalla “militarità” del soggetto passivo, con l’ulterio-
                           (2)
             re particolarità derivante dalla circostanza che quest’ultimo potrebbe non essere
             una persona fisica ma la pubblica amministrazione ovvero, nella specie, l’ammi-
             nistrazione militare.
                  Ne consegue la necessità di definire i criteri in base ai quali quest’ultima
             può essere riconosciuta come tale e ciò non solo al fine dell’applicabilità della
             prevista circostanza aggravante, ma soprattutto, come si è detto, per verificare
             la riconducibilità del fatto al novero dei reati militari.
                  La questione risulta alquanto complessa e la sentenza in commento offre
             lo spunto per delineare un quadro, sia pur sommario, della situazione e di come
             la giurisprudenza di legittimità si sia mossa con andamento, invero, non sempre
             convincente.
                  In via preliminare, si può dire che il principale aspetto problematico sca-
             turisce dal dato oggettivo rappresentato dalla eterogeneità delle funzioni istitu-
             zionali svolte dalle nostre Forze armate (compresi ovviamente i Corpi militari),
             e dalla corrispondente eterogeneità delle fonti di approvvigionamento finanzia-
             rio, che in molti casi sono estranee al Ministero della Difesa.
                  Basti pensare al Corpo della Guardia di Finanza, dipendente dal Ministero
             delle Finanze (art. 1, L. 23 aprile 1959, n. 189) o al Corpo delle Capitanerie di
             Porto-Guardia Costiera che, pur essendo dipendente dalla Marina Militare, per
             moltissimi aspetti fa capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (artt.
             132  e  134  del  D.Lgs.  n.  66  del  15  marzo  2010,  Codice  dell’Ordinamento
             Militare; da qui in avanti C.O.M.).
                  Ma il fenomeno assume connotazioni ancora più complesse, ove si consi-
             deri che anche nell’ambito di una stessa Forza Armata o di uno stesso Corpo
             militare la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento delle varie attività
             può provenire da comparti differenti a seconda delle diverse tipologie di impie-
             go.
                  Nel caso affrontato dalla sentenza in esame, ad esempio, per lo svolgimen-
             to delle attività espletate dall’Arma dei Carabinieri nel quadro della sua dipen-
             denza funzionale dal Ministro dell’Interno per i compiti di tutela dell’ordine e
             della sicurezza pubblica (art. 162 C.O.M.), la relativa copertura finanziaria è assi-
             curata da quel dicastero e non dal Ministero della Difesa.

             (2)   Peraltro, si noti che anche la qualificazione soggettiva di una persona fisica come militare in
                  servizio risponde a regole alquanto complesse. Sia consentito in proposito richiamare, a puro
                  titolo esemplificativo: A. SABINO, Militari considerati in servizio alle armi agli effetti della legge penale
                  militare. Tassatività delle ipotesi previste dall’art. 5 c.p.m.p.. Qualche riflessione in tema di errore sulla qua-
                  lità soggettiva dell’agente nel reato militare, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 1/2017,
                  pagg. 168 e ss.).
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