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LA NOZIONE DI AMMINISTRAZIONE MILITARE NEL REATO DI TRUFFA PER INDEBITA
PERCEZIONE DI EMOLUMENTI
Più in generale, comunque, appare opportuno osservare che la scelta legi-
slativa di dotare l’apparato statuale di una Forza di polizia ad ordinamento mili-
tare con competenza generale (art. 159 C.O.M.), chiamata ad operare in un con-
testo caratterizzato dalla estrema complessità dei fenomeni, conferisce alla
“militarità” della sua organizzazione un connotato che non può di volta in volta
emergere o scomparire a seconda del tipo di servizio prestato, ovvero dei sog-
getti che ne fruiscono o del comparto da cui provengono le poste di bilancio
messe a disposizione della Forza armata per il perseguimento dei suoi compiti
istituzionali, siano essi “ordinari” o “speciali”.
A ben vedere lo strumento militare, in ogni circostanza in cui viene impie-
gato, non può essere altro se non ciò che esso è, con tutte quelle peculiari carat-
teristiche che ne connotano la struttura e il funzionamento rispetto alle altre
organizzazioni non militari.
Proprio per tale ragione è necessario che le attività operative affidate a una
qualsiasi compagine militare siano autorizzate e disciplinate da specifici atti nor-
mativi di livello primario, che diano ad esse alta copertura politica e legale, sulla
base del positivo riconoscimento della rilevanza pubblica degli interessi da salva-
guardare. Solo così possono trovare adeguata giustificazione anche gli specifici
presidi, sia disciplinari che penali, tipici dell’organizzazione militare e si assicura
che l’impiego della Forza armata avvenga nel rispetto dei principi costituzionali.
Tutto ciò per dire che difficilmente, quando si tratta di servizi affidati alle
Forze armate o ai Corpi militari dello Stato, può parlarsi, come evocato dalla
Suprema Corte, di attività o di rapporti di tipo privatistico. Per un verso sarebbe
come riconoscere la possibilità che i nostri militari siano inquadrati, come i
dipendenti degli istituti privati di vigilanza, sulla base di un rapporto meramente
contrattuale con il soggetto beneficiario che provvede al pagamento (peraltro
in via mediata) del servizio e, per altro verso, si minerebbe in radice l’essenza
stessa della militarità, che non può prescindere dal costante rispetto, nelle atti-
vità di servizio, delle sue peculiari regole.
Con riguardo a tale ultimo profilo, nessuno dubita, ad esempio, che l’or-
dine impartito da un militare ad un suo subordinato nel corso di una operazione
di ordine pubblico trovi tutela nell’art. 173 del codice penale militare di pace, e
ciò anche se il coordinamento di tali attività sia affidato all’autorità di pubblica
sicurezza e sussista per tale materia la dipendenza funzionale dell’Arma dei
Carabinieri dal Ministro dell’Interno (art. 162, comma 1, lett. b) del C.O.M.);
oppure che sia attinente al servizio e alla disciplina, ai sensi dell’art. 199 c.p.p., la
condotta di chi offenda un superiore per cause legate all’attività di tutela dell’am-
biente, anch’essa inserita tra i compiti speciali di cui all’art. 16 del D.Lgs. 297/2000.
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