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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Tali complesse definizioni, tipiche del lessico di contabilità di stato, conte-
nute nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” all’art. 12,
comma 10 (che ricalcano quelle contenute nelle leggi di bilancio degli ultimi
anni), non solo forniscono la descrizione del meccanismo contabile attraverso
il quale viene assicurata la copertura finanziaria dei servizi di cui trattasi, ma
danno conto del fatto che la gestione dei fondi - compresi il conteggio degli
emolumenti ordinari e accessori spettanti in relazione al servizio prestato e il
loro concreto pagamento ai singoli militari - è affidata alla stessa Arma dei
Carabinieri, che li riceve per il tramite del Ministero della Difesa e li amministra
nell’ambito di programmi attinenti al ruolo istituzionale di quella Forza armata.
Passando all’altra questione riguardante la possibilità di individuare servizi
svolti dall’Arma dei Carabinieri che siano estranei ai loro compiti d’istituto
(come si è ritenuto per quelli in favore della Banca d’Italia nell’ordinanza
7579/2015), la Suprema Corte nella sentenza 31590/2018, oggi in commento,
pur riconoscendo nel caso ivi affrontato il reato di truffa militare aggravata,
pone una singolare linea di demarcazione tra “le attività rientranti nei compiti
di istituto propri del Corpo di appartenenza” e gli altri compiti/servizi “che
rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico”.
Questo singolare approdo interpretativo sembra confliggere con il com-
plesso dettato normativo che regola i compiti assegnati all’Arma dei
Carabinieri. Per restare ancorati al caso emblematico dei servizi svolti per la
Banca d’Italia, va ricordato che l’art. 16 del D.Lgs. 297 del 5 ottobre 2000, come
sostituito dall’art. 2125 del C.O.M., esplicitamente li inserisce nel novero dei
compiti speciali affidati all’Arma, ai sensi dell’articolo 830 del C.O.M.
Non si comprende, quindi, per quale ragione tali servizi, ancorché definiti
“speciali”, debbano ritenersi estranei ai compiti d’istituto che la legge affida
all’Arma dei Carabinieri, analogamente a quanto, nello stesso art. 16 del D.Lgs.
297/2000, si dispone con riguardo, ad esempio, alla tutela dell’ambiente, del
patrimonio culturale o del lavoro.
La Cassazione, a ben vedere, non espone in modo argomentato le ragioni
del proprio orientamento e, di fatto, lascia la questione in sospeso. Insiste, inve-
ce, nel porre l’accento sulla circostanza che il soggetto danneggiato sarebbe un
“ente pubblico economico (la Banca d’Italia) del tutto estraneo all’apparato mili-
tare”, con ciò, a nostro sommesso avviso, confondendo i piani e non conside-
rando che il danno è subìto da quell’ente solo in via mediata, in quanto le somme
erogate sono amministrate direttamente da organismi interni all’Arma dei
Carabinieri e quindi, il danno immediato e diretto è subìto dalla Forza armata.
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