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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




                  Tali complesse definizioni, tipiche del lessico di contabilità di stato, conte-
             nute nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato
             per  l’anno  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020”  all’art.  12,
             comma 10 (che ricalcano quelle contenute nelle leggi di bilancio degli ultimi
             anni), non solo forniscono la descrizione del meccanismo contabile attraverso
             il quale viene assicurata la copertura finanziaria dei servizi di cui trattasi, ma
             danno conto del fatto che la gestione dei fondi - compresi il conteggio degli
             emolumenti ordinari e accessori spettanti in relazione al servizio prestato e il
             loro  concreto  pagamento  ai  singoli  militari  -  è  affidata  alla  stessa  Arma  dei
             Carabinieri, che li riceve per il tramite del Ministero della Difesa e li amministra
             nell’ambito di programmi attinenti al ruolo istituzionale di quella Forza armata.
                  Passando all’altra questione riguardante la possibilità di individuare servizi
             svolti  dall’Arma  dei  Carabinieri  che  siano  estranei  ai  loro  compiti  d’istituto
             (come  si  è  ritenuto  per  quelli  in  favore  della  Banca  d’Italia  nell’ordinanza
             7579/2015), la Suprema Corte nella sentenza 31590/2018, oggi in commento,
             pur riconoscendo nel caso ivi affrontato il reato di truffa militare aggravata,
             pone una singolare linea di demarcazione tra “le attività rientranti nei compiti
             di istituto propri del Corpo di appartenenza” e gli altri compiti/servizi “che
             rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico”.
                  Questo singolare approdo interpretativo sembra confliggere con il com-
             plesso  dettato  normativo  che  regola  i  compiti  assegnati  all’Arma  dei
             Carabinieri. Per restare ancorati al caso emblematico dei servizi svolti per la
             Banca d’Italia, va ricordato che l’art. 16 del D.Lgs. 297 del 5 ottobre 2000, come
             sostituito dall’art. 2125 del C.O.M., esplicitamente li inserisce nel novero dei
             compiti speciali affidati all’Arma, ai sensi dell’articolo 830 del C.O.M.
                  Non si comprende, quindi, per quale ragione tali servizi, ancorché definiti
             “speciali”, debbano ritenersi estranei ai compiti d’istituto che la legge affida
             all’Arma dei Carabinieri, analogamente a quanto, nello stesso art. 16 del D.Lgs.
             297/2000, si dispone con riguardo, ad esempio, alla tutela dell’ambiente, del
             patrimonio culturale o del lavoro.
                  La Cassazione, a ben vedere, non espone in modo argomentato le ragioni
             del proprio orientamento e, di fatto, lascia la questione in sospeso. Insiste, inve-
             ce, nel porre l’accento sulla circostanza che il soggetto danneggiato sarebbe un
             “ente pubblico economico (la Banca d’Italia) del tutto estraneo all’apparato mili-
             tare”, con ciò, a nostro sommesso avviso, confondendo i piani e non conside-
             rando che il danno è subìto da quell’ente solo in via mediata, in quanto le somme
             erogate  sono  amministrate  direttamente  da  organismi  interni  all’Arma  dei
             Carabinieri e quindi, il danno immediato e diretto è subìto dalla Forza armata.


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