Page 133 - Rassegna 2018-4
P. 133
LA NOZIONE DI AMMINISTRAZIONE MILITARE NEL REATO DI TRUFFA PER INDEBITA
PERCEZIONE DI EMOLUMENTI
lo specifico caso rispetto “a tutti gli altri casi di condotte illecite realizzate nello
svolgimento degli ordinari compiti di istituto attribuiti al corpo (militare) di
inquadramento”.
Sia consentito sollevare qualche dubbio sulla fondatezza di tali argomen-
tazioni e delle corrispondenti conclusioni, che sembrano non considerare in
modo coerente gli aspetti fondamentali che concorrono a definire la questione
e, in particolare, il criterio in base al quale individuare per un verso le attività
che rientrano nei compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri e per altro
verso, sotto un profilo più prettamente tecnico-giuridico, il soggetto qualifica-
bile come persona offesa del reato di truffa, ossia colui che subisce il danno.
Partendo da tale ultima questione, è noto che il soggetto passivo della truf-
fa non è colui che viene indotto in errore ma colui che subisce il danno patri-
moniale, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un ente pubblico.
Pur non essendo questa la sede per una diffusa trattazione sulla particolare
connotazione che la nozione di “danno” assume nel reato di truffa, tuttavia un
breve cenno alla distinzione tra danno diretto e indiretto va necessariamente
fatto, perché solo chi subisce il primo è titolare della posizione giuridica di sog-
getto passivo del reato. In proposito sarà sufficiente porre l’accento su una
impostazione ermeneutica, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il sog-
getto direttamente danneggiato, quando si tratti di una pubblica amministrazio-
ne, è l’ente preposto all’erogazione dei beni oggetto della frode ovvero, quando
si tratti di somme di denaro, l’ente nel cui bilancio i fondi sono iscritti, ancorché
essi siano previamente forniti da altri organismi .
(8)
Posto tale principio, che appare non più in discussione, a ben vedere anche
nel caso dei servizi svolti dall’Arma dei Carabinieri per la Banca d’Italia è pos-
sibile (e necessario) effettuare l’essenziale distinzione tra danno diretto, sofferto
dalla prima, e danno indiretto che va a carico della seconda.
Infatti, se è vero che è la Banca d’Italia a fornire la copertura finanziaria per
il pagamento della vigilanza e custodia delle proprie sedi, in aderenza a quanto
previsto dall’art. 830, ultimo comma, del C.O.M., è anche vero che le somme a
tale scopo destinate sono attualmente da essa versate all’entrata del bilancio dello
Stato, mediante riassegnazione da parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sui pertinenti capitoli del programma “Approntamento e impiego
Carabinieri per la difesa e la sicurezza” nell’ambito della missione “Difesa e sicu-
rezza del territorio” dello stato di previsione del Ministero della Difesa.
(8) Si veda, sul punto: Sez. Un., sentenza n. 2780 del 24 gennaio 1996 che, pur datata, mantiene
intatta la sua validità laddove, in un caso di frode nel settore agricolo, dava rilievo decisivo
alla circostanza che il danno fosse stato subito in via diretta dall’AIMA, nonostante i fondi
di copertura fossero provenienti dalla CEE.
131