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LA NOZIONE DI AMMINISTRAZIONE MILITARE NEL REATO DI TRUFFA PER INDEBITA
                                        PERCEZIONE DI EMOLUMENTI



               lo specifico caso rispetto “a tutti gli altri casi di condotte illecite realizzate nello
               svolgimento  degli  ordinari  compiti  di  istituto  attribuiti  al  corpo  (militare)  di
               inquadramento”.
                    Sia consentito sollevare qualche dubbio sulla fondatezza di tali argomen-
               tazioni e delle corrispondenti conclusioni, che sembrano non considerare in
               modo coerente gli aspetti fondamentali che concorrono a definire la questione
               e, in particolare, il criterio in base al quale individuare per un verso le attività
               che  rientrano  nei  compiti  istituzionali  dell’Arma  dei  Carabinieri  e  per  altro
               verso, sotto un profilo più prettamente tecnico-giuridico, il soggetto qualifica-
               bile come persona offesa del reato di truffa, ossia colui che subisce il danno.
                    Partendo da tale ultima questione, è noto che il soggetto passivo della truf-
               fa non è colui che viene indotto in errore ma colui che subisce il danno patri-
               moniale, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un ente pubblico.
                    Pur non essendo questa la sede per una diffusa trattazione sulla particolare
               connotazione che la nozione di “danno” assume nel reato di truffa, tuttavia un
               breve cenno alla distinzione tra danno diretto e indiretto va necessariamente
               fatto, perché solo chi subisce il primo è titolare della posizione giuridica di sog-
               getto  passivo  del  reato.  In  proposito  sarà  sufficiente  porre  l’accento  su  una
               impostazione ermeneutica, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il sog-
               getto direttamente danneggiato, quando si tratti di una pubblica amministrazio-
               ne, è l’ente preposto all’erogazione dei beni oggetto della frode ovvero, quando
               si tratti di somme di denaro, l’ente nel cui bilancio i fondi sono iscritti, ancorché
               essi siano previamente forniti da altri organismi .
                                                              (8)
                    Posto tale principio, che appare non più in discussione, a ben vedere anche
               nel caso dei servizi svolti dall’Arma dei Carabinieri per la Banca d’Italia è pos-
               sibile (e necessario) effettuare l’essenziale distinzione tra danno diretto, sofferto
               dalla prima, e danno indiretto che va a carico della seconda.
                    Infatti, se è vero che è la Banca d’Italia a fornire la copertura finanziaria per
               il pagamento della vigilanza e custodia delle proprie sedi, in aderenza a quanto
               previsto dall’art. 830, ultimo comma, del C.O.M., è anche vero che le somme a
               tale scopo destinate sono attualmente da essa versate all’entrata del bilancio dello
               Stato,  mediante  riassegnazione  da  parte  del  Ministero  dell’Economia  e  delle
               Finanze,  sui  pertinenti  capitoli  del  programma  “Approntamento  e  impiego
               Carabinieri per la difesa e la sicurezza” nell’ambito della missione “Difesa e sicu-
               rezza del territorio” dello stato di previsione del Ministero della Difesa.

               (8)   Si veda, sul punto: Sez. Un., sentenza n. 2780 del 24 gennaio 1996 che, pur datata, mantiene
                    intatta la sua validità laddove, in un caso di frode nel settore agricolo, dava rilievo decisivo
                    alla circostanza che il danno fosse stato subito in via diretta dall’AIMA, nonostante i fondi
                    di copertura fossero provenienti dalla CEE.
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