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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




                  i) generale di corpo d’armata: tenente generale per l’Arma dei trasporti e dei
                    materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di squadra
                    e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra
                    aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l’Aeronautica
                    militare ;
                            (46)
                  l) generale: ammiraglio per la Marina militare.
                  [2. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispon-
             denti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti
             sono ufficiali subalterni ].
                                   (46)
                  [3. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispon-
             denti sono ufficiali superiori ].
                                        (46)
               I. L’art. 628 c.m. disciplina ora la successione e la corrispondenza dei gradi
               degli ufficiali. La norma sintetizza fedelmente il contenuto delle tabelle alle-
               gate ai decreti legislativi di riforma del reclutamento, dello stato giuridico e
               dell’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri
               (tabella A, art. 1, co. 5, d.lgs. n. 490/1997, così come modificata dall’art. 12,
               l.  2  dicembre  2004,  n.  299,  per  gli  ufficiali  dell’Esercito,  della  Marina  e
               dell’Aeronautica). Le modifiche recate dal d.lgs. n. 20/2012 hanno compor-
               tato  l’inserimento  nel  testo  dell’Arma  dei  trasporti  e  dei  materiali
               dell’Esercito che prevede una denominazione dei gradi degli ufficiali generali
               analoga  a  quella  degli  altri  ufficiali  generali  dei  corpi  logistici  della  Forza
               armata. Il d.lgs. n. 94/2017, invece, ha operato l’abrogazione dei commi 2 e
               3 che sono confluiti all’interno dell’art. 627, co. 2 c.m.
               La categoria degli ufficiali, rispetto alle altre, è quella maggiormente artico-
               lata in gradi gerarchici, la cui corrispondenza con determinati livelli ordina-
               tivi (che strutturavano tradizionalmente le Forze armate, secondo un model-
               lo piramidale che nel tempo si è sensibilmente modificato) non è più perfet-
               tamente riscontrabile.
               Ogni grado della scala gerarchica degli ufficiali ha sempre trovato corrispon-
               denza  con  ben  determinati  comandi,  tant’è  che  le  necessità  organiche  di
               nuovi reparti o unità o, genericamente, di nuovi «uffici militari», per rispon-
               dere con maggiore razionalità e aderenza alle diverse esigenze dello sviluppo
               dell’arte militare e degli ordinamenti connessi, hanno anche comportato la
               creazione di nuovi gradi gerarchici (basti pensare al grado di ufficiale gene-
               rale, nel tempo variamente articolato in generale di brigata, di divisione, di
               corpo d’armata e di armata).
               A parte poi dobbiamo considerare le diverse esigenze delle singole Forze
               armate, soprattutto quelle operanti nelle dimensioni aerea e marittima, per
               cui la gradazione gerarchica molto spesso viene conservata, per ogni singola
               organizzazione militare, al solo fine di soddisfare la necessità di un’esatta


             (46) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94.
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