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ART. 628 SUCCESSIONE E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEGLI UFFICIALI
corpo sanitario, corpo di commissariato), all’ammiraglio di squadra o ammi-
raglio ispettore capo della Marina(corpo del genio della Marina, corpo sani-
tario militare marittimo, corpo di commissariato militare marittimo, corpo
delle capitanerie di porto), al generale di squadra aerea (ruolo naviganti) o
generale di squadra (ruolo delle armi) o generale ispettore capo
dell’Aeronautica (corpo del genio aeronautico, corpo di commissariato aero-
nautico, corpo sanitario aeronautico). Il livello ordinativo associato a questo
grado era quello appunto di corpo d’armata, non più riscontrabile però in
alcun corpo militare, all’interno dei quali troviamo, invece, comandi operativi
intermedi, comandi interregionali e, per la Marina e l’Aeronautica, squadre,
comandi generali, dipartimenti militari marittimi, regioni aeree e, comunque,
per tutti, alti comandi variamente denominati. Questo grado rappresenta la
posizione apicale di tutti i corpi militari e i comandi, enti o «uffici militari»
associati a questo livello gerarchico corrispondono di massima agli uffici diri-
genziali generali della pubblica amministrazione.
XI. Per completare è previsto, infine, ma soltanto per l’Esercito, la Marina
e l’Aeronautica, il grado di generale o ammiraglio, senza altre specificazio-
ni, che corrisponde al precedente grado di generale di armata o ammiraglio
di armata o generale di armata aerea, che era ancora riportato nell’allegato
A del previgente regolamento di disciplina militare. A quest’ultimo grado
corrisponde esclusivamente l’incarico di Capo di stato maggiore della dife-
sa che attualmente può essere ricoperto soltanto dai generali di corpo d’ar-
mata e gradi corrispondenti delle tre predette Forze armate, ai sensi degli
artt. 25, co. 1, e 1094, co. 1 e 2 c.m. Non a caso con la riforma introdotta
dalla l. 18 febbraio 1997, n. 25, il Capo di stato maggiore della difesa, ai
sensi dell’art. 3, l. n. 25/1997 (ora art. 25, co. 2, lett. b) c.m.), è gerarchica-
mente sovraordinato ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, al
Segretario generale della difesa e al Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri, relativamente ai compiti militari di questa Forza di polizia a
ordinamento militare.
XII. Come esclusiva notazione storica ricordiamo alcuni gradi degli ufficiali
(tutti superiori a quello di generale di corpo d’armata e corrispondenti), pre-
senti nell’ordinamento militare italiano e soppressi dopo la Seconda guerra
mondiale:
- il r.d. 4 novembre 1924, n. 1908, aveva istituito i gradi di maresciallo d’Italia
(grado soppresso con d.lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 66) e di grande
ammiraglio (abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, conv., con modifi-
cazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9);
- la l. 8 luglio 1926, n. 1178, aveva istituito il grado di ammiraglio di armata
(abrogata dall’art. 2268, co. 1, n. 39) c.m.);
- il r.d.l. 29 luglio 1933, n. 997, aveva istituito i gradi di generale di armata
aerea e di maresciallo dell’aria (abrogata dall’art. 2268, co. 1, n. 39) c.m.);
- la l. 2 aprile 1938, n. 240, aveva istituito il grado di primo maresciallo del-
l’impero (abrogata dal d.l. n. 200/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n.
9/2009);
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