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ART. 628 SUCCESSIONE E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEGLI UFFICIALI



                  corpo sanitario, corpo di commissariato), all’ammiraglio di squadra o ammi-
                  raglio ispettore capo della Marina(corpo del genio della Marina, corpo sani-
                  tario militare marittimo, corpo di commissariato militare marittimo, corpo
                  delle capitanerie di porto), al generale di squadra aerea (ruolo naviganti) o
                  generale  di  squadra  (ruolo  delle  armi)  o  generale  ispettore  capo
                  dell’Aeronautica (corpo del genio aeronautico, corpo di commissariato aero-
                  nautico, corpo sanitario aeronautico). Il livello ordinativo associato a questo
                  grado era quello appunto di corpo d’armata, non più riscontrabile però in
                  alcun corpo militare, all’interno dei quali troviamo, invece, comandi operativi
                  intermedi, comandi interregionali e, per la Marina e l’Aeronautica, squadre,
                  comandi generali, dipartimenti militari marittimi, regioni aeree e, comunque,
                  per tutti, alti comandi variamente denominati. Questo grado rappresenta la
                  posizione apicale di tutti i corpi militari e i comandi, enti o «uffici militari»
                  associati a questo livello gerarchico corrispondono di massima agli uffici diri-
                  genziali generali della pubblica amministrazione.
                  XI. Per completare è previsto, infine, ma soltanto per l’Esercito, la Marina
                  e l’Aeronautica, il grado di generale o ammiraglio, senza altre specificazio-
                  ni, che corrisponde al precedente grado di generale di armata o ammiraglio
                  di armata o generale di armata aerea, che era ancora riportato nell’allegato
                  A del previgente regolamento di disciplina militare. A quest’ultimo grado
                  corrisponde esclusivamente l’incarico di Capo di stato maggiore della dife-
                  sa che attualmente può essere ricoperto soltanto dai generali di corpo d’ar-
                  mata e gradi corrispondenti delle tre predette Forze armate, ai sensi degli
                  artt. 25, co. 1, e 1094, co. 1 e 2 c.m. Non a caso con la riforma introdotta
                  dalla l. 18 febbraio 1997, n. 25, il Capo di stato maggiore della difesa, ai
                  sensi dell’art. 3, l. n. 25/1997 (ora art. 25, co. 2, lett. b) c.m.), è gerarchica-
                  mente  sovraordinato  ai  Capi  di  Stato  Maggiore  di  Forza  armata,  al
                  Segretario generale della difesa e al Comandante generale dell’Arma dei
                  carabinieri, relativamente ai compiti militari di questa Forza di polizia a
                  ordinamento militare.
                  XII. Come esclusiva notazione storica ricordiamo alcuni gradi degli ufficiali
                  (tutti superiori a quello di generale di corpo d’armata e corrispondenti), pre-
                  senti nell’ordinamento militare italiano e soppressi dopo la Seconda guerra
                  mondiale:
                  - il r.d. 4 novembre 1924, n. 1908, aveva istituito i gradi di maresciallo d’Italia
                    (grado  soppresso  con  d.lgs.C.P.S.  18  gennaio  1947,  n.  66)  e  di  grande
                    ammiraglio (abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, conv., con modifi-
                    cazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9);
                  - la l. 8 luglio 1926, n. 1178, aveva istituito il grado di ammiraglio di armata
                    (abrogata dall’art. 2268, co. 1, n. 39) c.m.);
                  - il r.d.l. 29 luglio 1933, n. 997, aveva istituito i gradi di generale di armata
                    aerea e di maresciallo dell’aria (abrogata dall’art. 2268, co. 1, n. 39) c.m.);
                  - la l. 2 aprile 1938, n. 240, aveva istituito il grado di primo maresciallo del-
                    l’impero (abrogata dal d.l. n. 200/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n.
                    9/2009);
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