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ART. 629 SUCCESSIONE E CORRISPONDENZA DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE DEI
SOTTUFFICIALI
sergente maggiore capo, cui corrisponde quello di 2° capo scelto della
Marina e di brigadiere capo dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza. Questo è il grado apicale dei ruoli sergenti/sovrintendenti cui ven-
gono riferite attribuzioni specifiche in sede di determinazioni funzionali.
Con il successivo grado gerarchico, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. d) c.m.,
si passa al ruolo dei marescialli/ispettori, iniziando da quello di maresciallo,
cui corrisponde il capo di 3^ classe della Marina e il maresciallo di 3^ classe
dell’Aeronautica.
Segue, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. e) c.m., il grado di maresciallo ordina-
rio, cui corrisponde il capo di 2^ classe della Marina e il maresciallo di 2^
classe dell’Aeronautica. In progressione, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. f)
c.m., troviamo il grado di maresciallo capo, cui corrisponde il capo di 1^ clas-
se della Marina e il maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica.
Segue, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. g) c.m., il grado di primo maresciallo,
cui corrisponde il maresciallo aiutante dell’Arma dei carabinieri e il mare-
sciallo aiutante della Guardia di finanza. Qui il legislatore è incorso in un evi-
dente refuso, tenendo presente che gli artt. 173, 1291, 1292, 1293, 1294,
1295, 2252 e 2253, tutti modificati dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, indicano
come grado corrispondente a quello di primo maresciallo, per l’Arma dei
carabinieri, quello di maresciallo maggiore e non di maresciallo aiutante. Per
il Corpo della Guardia di finanza, invece, è rimasta la denominazione di
maresciallo aiutante, anche dopo il riordino recato dal d.lgs. n. 95/2017.
L’art. 629, co. 1, lett. g-bis), c.m. prevede il nuovo grado apicale di luogote-
nente (prima soltanto corrispondente a una qualifica), con denominazione
comune sia alle Forze armate sia alle Forze di polizia a ordinamento militare
III. L’art. 629, comma 2 c.m. sostituto dall’art. 4, co. 1, lett. a), n. 3), d.lgs. n.
94/2017, prevede l’attribuzione di alcune qualifiche da aggiungere ai gradi
apicali per gli appartenenti sia al ruolo dei sergenti/sovrintendenti, sia al
ruolo dei marescialli/ispettori. Si tratta della qualifica di “qualifica speciale”
per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti e della qualifica di:
- “primo luogotenente” per i luogotenenti dell’Esercito italiano, della
Marina militare e dell’Aeronautica militare;
- “carica speciale” per i luogotenenti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza.
IV. L’art. 629, comma 2-bis, c.m., aggiunto dall’art. 4, co. 1, lett. a), n. 4),
d.lgs. n. 94/2017, riproduce le disposizioni concernenti il rango e i criteri di
precedenza tra i luogotenenti con qualifica di “primo luogotenente” e “cari-
ca speciale”, già presenti al co. 2 del testo previgente, il quale, a sua volta,
riassettava la normativa sull’attribuzione della precedente qualifica di luogo-
tenente e i criteri di precedenza tra primi marescialli e luogotenenti (art. 6-
bis, co. 6, d.lgs. n. 195/1996, aggiunto dall’art. 4, co. 1, d.lgs. n. 82/2001, per
i primi marescialli luogotenenti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
art. 12, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall’art. 7, co. 1, lett. a),
d.lgs. n. 82/2001 e art. 13, co. 4-bis, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall’art. 8,
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