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ART. 629 SUCCESSIONE E CORRISPONDENZA DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE DEI
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                  sergente  maggiore  capo,  cui  corrisponde  quello  di  2°  capo  scelto  della
                  Marina  e  di  brigadiere  capo  dell’Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia  di
                  finanza. Questo è il grado apicale dei ruoli sergenti/sovrintendenti cui ven-
                  gono riferite attribuzioni specifiche in sede di determinazioni funzionali.
                  Con il successivo grado gerarchico, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. d) c.m.,
                  si passa al ruolo dei marescialli/ispettori, iniziando da quello di maresciallo,
                  cui corrisponde il capo di 3^ classe della Marina e il maresciallo di 3^ classe
                  dell’Aeronautica.
                  Segue, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. e) c.m., il grado di maresciallo ordina-
                  rio, cui corrisponde il capo di 2^ classe della Marina e il maresciallo di 2^
                  classe dell’Aeronautica. In progressione, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. f)
                  c.m., troviamo il grado di maresciallo capo, cui corrisponde il capo di 1^ clas-
                  se della Marina e il maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica.
                  Segue, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. g) c.m., il grado di primo maresciallo,
                  cui corrisponde il maresciallo aiutante dell’Arma dei carabinieri e il mare-
                  sciallo aiutante della Guardia di finanza. Qui il legislatore è incorso in un evi-
                  dente  refuso,  tenendo  presente  che  gli  artt.  173,  1291,  1292,  1293,  1294,
                  1295, 2252 e 2253, tutti modificati dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, indicano
                  come grado corrispondente a quello di primo maresciallo, per l’Arma dei
                  carabinieri, quello di maresciallo maggiore e non di maresciallo aiutante. Per
                  il  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  invece,  è  rimasta  la  denominazione  di
                  maresciallo  aiutante,  anche  dopo  il  riordino  recato  dal  d.lgs.  n.  95/2017.
                  L’art. 629, co. 1, lett. g-bis), c.m. prevede il nuovo grado apicale di luogote-
                  nente (prima soltanto corrispondente a una qualifica), con denominazione
                  comune sia alle Forze armate sia alle Forze di polizia a ordinamento militare
                  III. L’art. 629, comma 2 c.m. sostituto dall’art. 4, co. 1, lett. a), n. 3), d.lgs. n.
                  94/2017, prevede l’attribuzione di alcune qualifiche da aggiungere ai gradi
                  apicali  per  gli  appartenenti  sia  al  ruolo  dei  sergenti/sovrintendenti,  sia  al
                  ruolo dei marescialli/ispettori. Si tratta della qualifica di “qualifica speciale”
                  per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti e della qualifica di:
                  - “primo  luogotenente”  per  i  luogotenenti  dell’Esercito  italiano,  della
                    Marina militare e dell’Aeronautica militare;
                  - “carica speciale” per i luogotenenti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo
                    della guardia di finanza.
                  IV. L’art. 629, comma 2-bis, c.m., aggiunto dall’art. 4, co. 1, lett. a), n. 4),
                  d.lgs. n. 94/2017, riproduce le disposizioni concernenti il rango e i criteri di
                  precedenza tra i luogotenenti con qualifica di “primo luogotenente” e “cari-
                  ca speciale”, già presenti al co. 2 del testo previgente, il quale, a sua volta,
                  riassettava la normativa sull’attribuzione della precedente qualifica di luogo-
                  tenente e i criteri di precedenza tra primi marescialli e luogotenenti (art. 6-
                  bis, co. 6, d.lgs. n. 195/1996, aggiunto dall’art. 4, co. 1, d.lgs. n. 82/2001, per
                  i primi marescialli luogotenenti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
                  art. 12, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall’art. 7, co. 1, lett. a),
                  d.lgs. n. 82/2001 e art. 13, co. 4-bis, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall’art. 8,


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