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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
- i gradi di generale d’armata, di ammiraglio di armata e di generale di armata
aerea, da ultimo, erano previsti dall’art. 122, l. 12 novembre 1955, n. 1137,
soltanto per il tempo di guerra. La legge cit. è stato abrogata dall’art. 2268,
comma 1, n. 410 c.m. e la norma non è stata riprodotta all’interno del codi-
ce dell’ordinamento militare.
Art. 629 Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei
sottufficiali (48)
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così
determinate in ordine crescente:
a) sergente: vice brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della
Guardia di finanza ;
(49)
b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per
l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; briga-
diere capo per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finan-
za;
d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^
classe per l’Aeronautica militare;
e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo
di 2^ classe per l’Aeronautica militare;
f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di
1^ classe per l’Aeronautica militare;
g) primo maresciallo: maresciallo aiutante [sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza] per l’Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo
della Guardia di finanza ;
(50)
g-bis) luogotenente: luogotenente per l’Arma dei carabinieri; luogotenente
per il Corpo della guardia di finanza .
(51)
2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate:
a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale;
b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per
l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare; carica
(48) Rubrica così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 29 maggio 2017, n.
94.
(49) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 2.1), d.lgs. 29 maggio 2017,
n. 94.
(50) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 2.2), d.lgs. 29 maggio 2017,
n. 94.
(51) Lettera aggiunta dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 2.3), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94.
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