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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               - i gradi di generale d’armata, di ammiraglio di armata e di generale di armata
                 aerea, da ultimo, erano previsti dall’art. 122, l. 12 novembre 1955, n. 1137,
                 soltanto per il tempo di guerra. La legge cit. è stato abrogata dall’art. 2268,
                 comma 1, n. 410 c.m. e la norma non è stata riprodotta all’interno del codi-
                 ce dell’ordinamento militare.


             Art. 629 Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei
             sottufficiali (48)
                  1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così
             determinate in ordine crescente:
                  a) sergente:  vice  brigadiere  per  l’Arma  dei  carabinieri  e  il  Corpo  della
                    Guardia di finanza ;
                                       (49)
                  b) sergente  maggiore:  secondo  capo  della  Marina  militare;  brigadiere  per
                    l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
                  c)  sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; briga-
                    diere capo per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finan-
                    za;
                  d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^
                    classe per l’Aeronautica militare;
                  e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo
                    di 2^ classe per l’Aeronautica militare;
                  f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di
                    1^ classe per l’Aeronautica militare;
                  g) primo  maresciallo:  maresciallo  aiutante  [sostituto  ufficiale  di  pubblica
                    sicurezza] per l’Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo
                    della Guardia di finanza ;
                                            (50)
                  g-bis)  luogotenente:  luogotenente  per  l’Arma  dei  carabinieri;  luogotenente
                    per il Corpo della guardia di finanza .
                                                        (51)
                  2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate:
                  a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale;
                  b) ai  luogotenenti  e  gradi  corrispondenti:  primo  luogotenente  per
                    l’Esercito  italiano,  la  Marina  militare  e  l’Aeronautica  militare;  carica
             (48)  Rubrica così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 29 maggio 2017, n.
                  94.
             (49)  Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 2.1), d.lgs. 29 maggio 2017,
                  n. 94.
             (50) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 2.2), d.lgs. 29 maggio 2017,
                  n. 94.
             (51)  Lettera aggiunta dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 2.3), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94.
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