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ART. 628 SUCCESSIONE E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEGLI UFFICIALI



                  corrispondenza tra i livelli gerarchici dei differenti corpi militari, essenziale
                  per  l’ordinamento  militare  che  ha  bisogno  sempre  di  collocare  ogni  suo
                  membro in una ben precisa posizione di subordinazione/sovraordinazione.
                  Ciò naturalmente complica il quadro dei gradi gerarchici, dove si sovrappon-
                  gono diverse denominazioni e talvolta con una stessa dicitura si intendono
                  livelli gerarchici differenti. Sia il previgente regolamento di disciplina milita-
                  re, sia i successivi provvedimenti di riordino dei ruoli degli ufficiali, sino al
                  codice militare, hanno sempre avuto cura di introdurre apposite tabelle di
                  successione gerarchica e corrispondenza dei gradi tra i vari corpi militari, per
                  evidenti ragioni ordinative e di certezza nei rapporti di subordinazione e in
                  relazione al dovere di obbedienza.
                  Il criterio seguito nell’elencazione è quello di indicare i gradi di riferimento
                  per  gli  ufficiali  dell’Esercito,  dell’Aeronautica  e  dell’Arma  dei  carabinieri,
                  riportando a fianco i gradi corrispondenti con le eventuali diverse denomi-
                  nazioni, nonché la Forza armata di riferimento
                  II. Il primo grado degli ufficiali è quello di sottotenente che corrisponde a
                  quello di guardiamarina per la Marina.
                  Il sottotenente è inquadrato nella categoria degli ufficiali inferiori e non è
                  associato ad alcun particolare livello ordinativo nei vari corpi militari. La per-
                  manenza in questo grado rappresenta, generalmente, il periodo di frequenza
                  delle scuole di applicazione, successive alle accademie miliari, al termine del
                  quale si consegue la promozione al grado di tenente; infatti, il superamento
                  dei corsi di formazione (applicazione per i ruoli normali e applicativo per
                  quelli speciali) è spesso requisito necessario per l’avanzamento al grado supe-
                  riore.
                  III. L’art. 628, co. 1, lett. b) c.m. prevede il grado di tenente, inquadrato
                  nella  categoria  degli  ufficiali  inferiori,  corrispondente  a  sottotenente  di
                  vascello per la Marina. Al grado di tenente (in passato anche luogotenente )
                                                                                      (47)
                  corrisponde un determinato livello ordinativo, variamente denominato plo-
                  tone, sezione, nucleo o comando che prendono il nome direttamente da quel
                  grado, come la tenenza, comando territoriale delle Forze di polizia a ordina-
                  mento militare.
                  IV. L’art. 628, co. 1, lett. c) c.m. contempla il grado di capitano, inquadrato
                  nella categoria degli ufficiali inferiori, corrispondente al tenente di vascello
                  per la Marina. Il grado di capitano trova sicuramente corrispondenze sin dai
                  primordi degli eserciti e a esso è associato un tradizionale livello ordinativo
                  che generalmente si identifica con la figura del comandante di reparto ed è
                  variamente denominato compagnia, squadrone, batteria, reparto, nucleo.
                  V. L’art. 628, co. 1, lett. d) c.m. prevede il grado di maggiore, corrispon-
                  dente al capitano di corvetta della Marina. Questo grado segna il passaggio
                  alla categoria degli ufficiali superiori e lo stesso non è associato a particolari
                  livelli ordinativi, tranne che per la Marina, per la quale con questo grado

               (47)  Da non confondere con il grado di luogotenente di cui all’art. 629, co. 1, lett. g-bis)
                    c.m.
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