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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Dobbiamo, comunque, rilevare che la gradazione gerarchica dei sottufficiali
non corrisponde più a determinati livelli ordinativi o a particolari incarichi,
in quanto le norme in materia funzionale si riferiscono a tutti gli appartenen-
ti a un determinato ruolo, a prescindere dal grado, puntualizzando alcune
attribuzioni solo per i gradi apicali dei vari ruoli.
Dobbiamo considerare poi, così come abbiamo già visto per gli ufficiali, che
i provvedimenti legislativi di riordino dei ruoli hanno avuto cura di riportare
apposite tabelle di corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei vari ruoli
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza, tabelle aggiornate con i dd.lgss. 28 febbraio 2001, rispet-
tivamente, n. 82, per le Forze armate, n. 83, per l’Arma dei carabinieri, n. 67,
per la Guardia di finanza.
Le predette tabelle hanno sostanzialmente comportato il superamento di
quella contenuta nell’allegato A del previgente regolamento di disciplina
militare e sono confluite nell’art. 629 c.m. Quest’ultima norma, infatti, costi-
tuisce la sintesi degli articoli e delle tabelle allegate ai decreti legislativi di
riforma del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento del perso-
nale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e dell’Arma dei carabi-
nieri (art. 3, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, per i gradi dei sergenti, art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 196/1995, così come modificato dall’art. 1, co. 1, d.lgs. n. 82/2001,
per i gradi dei marescialli, tabella A/2, d.lgs. n. 196/1995, così come sosti-
tuita dall’art. 23, d.lgs. n. 82/2001, per la successione e la corrispondenza di
tutti i gradi dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
tabella A, d.lgs. n. 198/1995, così come sostituita dall’art. 31, co. 7, d.lgs. n.
83/2001, per gli ispettori e i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri).
Il criterio seguito nell’elencazione è stato quello di indicare i gradi riguardanti
i sottufficiali dell’Esercito, riportando a fianco i gradi corrispondenti con una
diversa denominazione e la Forza armata di riferimento (Marina,
Aeronautica, Arma dei carabinieri a Guardia di finanza).
Il d.lgs. n. 94/2017 ha introdotto significative novità, prevedendo un ulterio-
re grado gerarchico per gli appartenenti ai ruoli marescialli/ispettori e una
qualifica apicale per gli appartenenti ai ruoli sergenti/sovrintendenti. La
rubrica è stata modificata prevedendo anche il riferimento proprio alle qua-
lifiche dei sottufficiali.
II. Il primo grado, ai sensi dell’art. 629, comma 1, lett. a) c.m., riferito ai ruoli
sergenti/sovrintendenti, è quello di sergente, comune ai sottufficiali
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, cui corrisponde quello di vice
brigadiere dei Carabinieri e della Guardia di finanza. La modifica recata dal
d.lgs. n. 94/2017 è stata solamente stilistica, riportando la dizione “vice bri-
gadiere”, invece di “vicebrigadiere”.
Segue, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. b) c.m., il grado di sergente maggiore,
cui corrisponde quello di 2° capo della Marina e di brigadiere dell’Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza.
In successione, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. c) c.m., troviamo il grado di
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