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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               Dobbiamo, comunque, rilevare che la gradazione gerarchica dei sottufficiali
               non corrisponde più a determinati livelli ordinativi o a particolari incarichi,
               in quanto le norme in materia funzionale si riferiscono a tutti gli appartenen-
               ti a un determinato ruolo, a prescindere dal grado, puntualizzando alcune
               attribuzioni solo per i gradi apicali dei vari ruoli.
               Dobbiamo considerare poi, così come abbiamo già visto per gli ufficiali, che
               i provvedimenti legislativi di riordino dei ruoli hanno avuto cura di riportare
               apposite tabelle di corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei vari ruoli
               dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e della
               Guardia di finanza, tabelle aggiornate con i dd.lgss. 28 febbraio 2001, rispet-
               tivamente, n. 82, per le Forze armate, n. 83, per l’Arma dei carabinieri, n. 67,
               per la Guardia di finanza.
               Le  predette  tabelle  hanno  sostanzialmente  comportato  il  superamento  di
               quella  contenuta  nell’allegato  A  del  previgente  regolamento  di  disciplina
               militare e sono confluite nell’art. 629 c.m. Quest’ultima norma, infatti, costi-
               tuisce la sintesi degli articoli e delle tabelle allegate ai decreti legislativi di
               riforma del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento del perso-
               nale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e dell’Arma dei carabi-
               nieri (art. 3, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, per i gradi dei sergenti, art. 3, co. 2,
               d.lgs. n. 196/1995, così come modificato dall’art. 1, co. 1, d.lgs. n. 82/2001,
               per i gradi dei marescialli, tabella A/2, d.lgs. n. 196/1995, così come sosti-
               tuita dall’art. 23, d.lgs. n. 82/2001, per la successione e la corrispondenza di
               tutti  i  gradi  dei  sottufficiali  dell’Esercito,  della  Marina  e  dell’Aeronautica;
               tabella A, d.lgs. n. 198/1995, così come sostituita dall’art. 31, co. 7, d.lgs. n.
               83/2001, per gli ispettori e i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri).
               Il criterio seguito nell’elencazione è stato quello di indicare i gradi riguardanti
               i sottufficiali dell’Esercito, riportando a fianco i gradi corrispondenti con una
               diversa  denominazione  e  la  Forza  armata  di  riferimento  (Marina,
               Aeronautica, Arma dei carabinieri a Guardia di finanza).
               Il d.lgs. n. 94/2017 ha introdotto significative novità, prevedendo un ulterio-
               re grado gerarchico per gli appartenenti ai ruoli marescialli/ispettori e una
               qualifica  apicale  per  gli  appartenenti  ai  ruoli  sergenti/sovrintendenti.  La
               rubrica è stata modificata prevedendo anche il riferimento proprio alle qua-
               lifiche dei sottufficiali.
               II. Il primo grado, ai sensi dell’art. 629, comma 1, lett. a) c.m., riferito ai ruoli
               sergenti/sovrintendenti,  è  quello  di  sergente,  comune  ai  sottufficiali
               dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, cui corrisponde quello di vice
               brigadiere dei Carabinieri e della Guardia di finanza. La modifica recata dal
               d.lgs. n. 94/2017 è stata solamente stilistica, riportando la dizione “vice bri-
               gadiere”, invece di “vicebrigadiere”.
               Segue, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. b) c.m., il grado di sergente maggiore,
               cui corrisponde quello di 2° capo della Marina e di brigadiere dell’Arma dei
               carabinieri e della Guardia di finanza.
               In successione, ai sensi dell’art. 629, co. 1, lett. c) c.m., troviamo il grado di


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