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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
co. 1, lett. b), d.lgs. n. 83/2001, per i luogotenenti dell’Arma dei carabinieri).
La disposizione previgente era rispettosa del precedente quadro normativo
e dell’interpretazione datane dalla costante giurisprudenza del Consiglio di
Stato, secondo cui quella di luogotenente era una qualifica e non un grado in
senso proprio .
(54)
Art. 630 Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono così
determinate in ordine crescente:
a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere
capo per l’Aeronautica militare; carabiniere; finanziere;
b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare;
primo aviere scelto per l’Aeronautica militare; carabiniere scelto; finan-
ziere scelto;
c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo
aviere capo per l’Aeronautica militare; appuntato per l’Arma dei cara-
binieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina
militare; primo aviere capo scelto per l’Aeronautica militare; appuntato
scelto per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.
1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti può essere
attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti
qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori
capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qua-
lifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità .
(55)
I. L’art. 630 c.m. determina la successione e la corrispondenza dei gradi dei
graduati. La norma costituisce la sintesi degli articoli e delle tabelle allegate
ai decreti legislativi di riforma del reclutamento, dello stato giuridico e del-
l’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate
e dell’Arma dei carabinieri (tabella A/1, art. 2, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, per
i gradi dei volontari in servizio permanente; tabella A, d.lgs. n. 198/1995,
così come sostituita dall’art. 31, co. 7, d.lgs. n. 83/2001 e art. 2, co. 1, d.lgs.
n. 198/1995, per gli appuntati e i carabinieri).
II. L’art. 630, comma 1 c.m., nell’elencazione della successione gerarchica
dei graduati, segue il criterio di indicare i gradi di riferimento per l’Esercito
italiano, riportando a fianco i gradi corrispondenti con una diversa denomi-
(54) Cfr. Cons. St., sez. IV, 22 dicembre 2007 n. 6600, in FORO AMM., 2007, 3411; Cons.
St., sez. III, 20 maggio 2003 n. 4415/02, in CONS. STATO, 2004, I, 208.
(55) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94.
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