Page 150 - Rassegna 2018-4
P. 150

COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               g)  tenente e corrispondenti: commissario;
               h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario;
               i)  maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispetto-
                  re superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
               l)  maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo;
               m)  maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore;
               n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore;
               o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo;
               p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente;
               q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente;
               r)  appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo;
               s)  appuntato e corrispondenti: assistente;
               t)  carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto;
               u) carabiniere e corrispondenti: agente».
               I. L’art. 632 c.m. determina la corrispondenza dei gradi militari con le qua-
               lifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile. La norma
               previgente  sintetizzava  fedelmente  il  contenuto  dell’art.  32,  d.lgs.  n.
               298/2000 - relativo alla equiparazione tra i gradi di tutti gli ufficiali delle
               Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
               con le qualifiche dei funzionari delle Forze di polizia a ordinamento civile -
               e la tabella A, allegata al d.lgs. n. 198/1995, così come sostituita dall’art. 31,
               co. 7, d.lgs. n. 83/2001, relativa alla equiparazione tra gradi e qualifiche del
               personale dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della
               Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale
               dello Stato.
               La modifica recata dall’art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 94/2017, ha stabilito,
               come parametro di riferimento dei gradi militari, quelli degli appartenenti
               all’Esercito italiano e ha eliminato la corrispondenza per i generali di corpo
               d’armata e gradi equiparati con eventuali qualifiche degli appartenenti alle
               Forze di polizia a ordinamento civile.
               L’art. 632 c.m. rappresenta una norma di contatto tra l’ordinamento delle
               Forze armate e l’ordinamento della pubblica sicurezza, comprensivo sia del
               personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sia di quello delle
               Forze di polizia a ordinamento civile, costituendo anche punto di approdo
               di  una  tendenziale  unitarietà  complementare  del  Comparto
               Difesa/Sicurezza .
                               (57)
               II. L’articolazione della carriera del personale dei funzionari di polizia della
               Polizia di Stato, con sviluppo dirigenziale, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 5 ottobre
               2000, n. 334, prevede le seguenti qualifiche:
               - vice commissario;
               - commissario;
               - commissario capo;

             (57)  Cons. Stato, Comm. Spec., 21 aprile 2017, n. 915, in FORO IT., Rep. 2017, Merito
                  extra, n. 2017.977.1.
             148
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155