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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
g) tenente e corrispondenti: commissario;
h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario;
i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispetto-
re superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo;
m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore;
n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore;
o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo;
p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente;
q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente;
r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo;
s) appuntato e corrispondenti: assistente;
t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto;
u) carabiniere e corrispondenti: agente».
I. L’art. 632 c.m. determina la corrispondenza dei gradi militari con le qua-
lifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile. La norma
previgente sintetizzava fedelmente il contenuto dell’art. 32, d.lgs. n.
298/2000 - relativo alla equiparazione tra i gradi di tutti gli ufficiali delle
Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
con le qualifiche dei funzionari delle Forze di polizia a ordinamento civile -
e la tabella A, allegata al d.lgs. n. 198/1995, così come sostituita dall’art. 31,
co. 7, d.lgs. n. 83/2001, relativa alla equiparazione tra gradi e qualifiche del
personale dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale
dello Stato.
La modifica recata dall’art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 94/2017, ha stabilito,
come parametro di riferimento dei gradi militari, quelli degli appartenenti
all’Esercito italiano e ha eliminato la corrispondenza per i generali di corpo
d’armata e gradi equiparati con eventuali qualifiche degli appartenenti alle
Forze di polizia a ordinamento civile.
L’art. 632 c.m. rappresenta una norma di contatto tra l’ordinamento delle
Forze armate e l’ordinamento della pubblica sicurezza, comprensivo sia del
personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sia di quello delle
Forze di polizia a ordinamento civile, costituendo anche punto di approdo
di una tendenziale unitarietà complementare del Comparto
Difesa/Sicurezza .
(57)
II. L’articolazione della carriera del personale dei funzionari di polizia della
Polizia di Stato, con sviluppo dirigenziale, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 5 ottobre
2000, n. 334, prevede le seguenti qualifiche:
- vice commissario;
- commissario;
- commissario capo;
(57) Cons. Stato, Comm. Spec., 21 aprile 2017, n. 915, in FORO IT., Rep. 2017, Merito
extra, n. 2017.977.1.
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