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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               I. L’art. 631 c.m. determina la successione e la corrispondenza dei gradi dei
               militari di truppa. La norma riproduce la disposizione sancita dall’art. 13,
               d.lgs. n. 196/1995, in relazione ai gradi che possono conseguire i volontari
               in ferma prefissata. Il co. 2 dell’art. 631 c.m. precisa quali siano i militari
               senza alcun grado.
               II. L’art. 631, comma 1 c.m., nell’elencazione della successione gerarchica
               dei militari di truppa, segue anch’esso il criterio di indicare i gradi di riferi-
               mento per l’Esercito italiano, riportando a fianco i gradi corrispondenti con
               una diversa denominazione e la Forza armata di riferimento. In particolare,
               la successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono così
               determinate in ordine crescente:
               - caporale:  comune  di  1^  classe  per  la  Marina  militare;  aviere  scelto  per
                 l’Aeronautica militare;
               - caporal  maggiore:  sottocapo  per  la  Marina  militare;  primo  aviere  per
                 l’Aeronautica militare.
               III. L’art. 631, comma 2 c.m. riporta la posizione gerarchica iniziale in cui
               vengono collocati i militari, appartenenti alle varie organizzazioni militari, sia
               che svolgano il servizio militare obbligatorio, sia che si trovino all’inizio di
               una carriera militare per l’accesso ai ruoli del servizio permanente o soltanto
               per svolgere un servizio temporaneo. Questa posizione gerarchica è anche
               quella alla quale può essere ricondotto il militare che, qualunque grado rive-
               sta, incorra in una perdita del grado, ai sensi dell’art. 861 c.m. Gli apparte-
               nenti all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 861, co. 4 c.m., se incorrono
               in una perdita del grado e se la stessa non consegue ad iscrizione in un altro
               ruolo  militare,  sono  iscritti  d’ufficio  nel  ruolo  dei  militari  di  truppa
               dell’Esercito,  senza  alcun  grado,  quindi  come  semplici  soldati.  Analoghe
               norme vigono per il personale del Corpo della Guardia di finanza che viene
               iscritto nei ruoli dei militari di truppa dell’Esercito o della Marina, a seconda
               del contingente di appartenenza. In particolare, il militare di truppa senza
               alcun grado è:
               - il soldato per l’Esercito italiano;
               - il comune di 2^ classe per la Marina militare;
               - l’aviere per l’Aeronautica militare;
               - l’allievo carabiniere e l’allievo finanziere;
               - l’allievo delle scuole militari, navale e aeronautica;
               - l’allievo maresciallo in ferma;
               - l’allievo ufficiale in ferma prefissata;
               - l’allievo ufficiale delle accademie.
               Per gli allievi marescialli e gli allievi ufficiali non soggetti a ferma o non pro-
               venienti da un ruolo delle Forze armate, espulsi dai corsi di formazione o
               dimissionari dagli stessi, ai sensi - rispettivamente - degli artt. 599, co. 4, lett.
               a), e 600, co. 5, r.m., si fa luogo all’invio in congedo illimitato come militari
               di truppa.



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