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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
I. L’art. 631 c.m. determina la successione e la corrispondenza dei gradi dei
militari di truppa. La norma riproduce la disposizione sancita dall’art. 13,
d.lgs. n. 196/1995, in relazione ai gradi che possono conseguire i volontari
in ferma prefissata. Il co. 2 dell’art. 631 c.m. precisa quali siano i militari
senza alcun grado.
II. L’art. 631, comma 1 c.m., nell’elencazione della successione gerarchica
dei militari di truppa, segue anch’esso il criterio di indicare i gradi di riferi-
mento per l’Esercito italiano, riportando a fianco i gradi corrispondenti con
una diversa denominazione e la Forza armata di riferimento. In particolare,
la successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono così
determinate in ordine crescente:
- caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per
l’Aeronautica militare;
- caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per
l’Aeronautica militare.
III. L’art. 631, comma 2 c.m. riporta la posizione gerarchica iniziale in cui
vengono collocati i militari, appartenenti alle varie organizzazioni militari, sia
che svolgano il servizio militare obbligatorio, sia che si trovino all’inizio di
una carriera militare per l’accesso ai ruoli del servizio permanente o soltanto
per svolgere un servizio temporaneo. Questa posizione gerarchica è anche
quella alla quale può essere ricondotto il militare che, qualunque grado rive-
sta, incorra in una perdita del grado, ai sensi dell’art. 861 c.m. Gli apparte-
nenti all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 861, co. 4 c.m., se incorrono
in una perdita del grado e se la stessa non consegue ad iscrizione in un altro
ruolo militare, sono iscritti d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa
dell’Esercito, senza alcun grado, quindi come semplici soldati. Analoghe
norme vigono per il personale del Corpo della Guardia di finanza che viene
iscritto nei ruoli dei militari di truppa dell’Esercito o della Marina, a seconda
del contingente di appartenenza. In particolare, il militare di truppa senza
alcun grado è:
- il soldato per l’Esercito italiano;
- il comune di 2^ classe per la Marina militare;
- l’aviere per l’Aeronautica militare;
- l’allievo carabiniere e l’allievo finanziere;
- l’allievo delle scuole militari, navale e aeronautica;
- l’allievo maresciallo in ferma;
- l’allievo ufficiale in ferma prefissata;
- l’allievo ufficiale delle accademie.
Per gli allievi marescialli e gli allievi ufficiali non soggetti a ferma o non pro-
venienti da un ruolo delle Forze armate, espulsi dai corsi di formazione o
dimissionari dagli stessi, ai sensi - rispettivamente - degli artt. 599, co. 4, lett.
a), e 600, co. 5, r.m., si fa luogo all’invio in congedo illimitato come militari
di truppa.
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