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ART. 629 SUCCESSIONE E CORRISPONDENZA DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE DEI
                                              SOTTUFFICIALI



                       speciale per l’Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della
                       guardia di finanza .
                                         (52)
                    2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2
               hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di
               conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzia-
               nità .
                   (53)
                  Testo previgente: Art. 629 Successione e corrispondenza dei gradi dei
                  sottufficiali.
                  1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così
                  determinate in ordine crescente:
                  a)sergente: vicebrigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia
                    di finanza;
                  b)   sergente  maggiore:  secondo  capo  della  Marina  militare;  brigadiere  per
                    l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
                  c)sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere
                    capo per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
                  d)   maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^
                    classe per l’Aeronautica militare;
                  e)maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di
                    2^ classe per l’Aeronautica militare;
                  f)maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^
                    classe per l’Aeronautica militare;
                  g)   primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicu-
                    rezza per l’Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della
                    Guardia di finanza.
                  2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti può essere attribuita la qualifica
                  di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente
                  sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di
                  conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzia-
                  nità».
                  I. I gradi gerarchici dei sottufficiali si succedono ormai nelle due distinte e
                  contigue  carriere  dei  marescialli/ispettori  e  sergenti/sovrintendenti,  senza
                  alcuna linea di continuità, poiché il passaggio da un ruolo inferiore a quello
                  superiore può avvenire solo a seguito di positivo superamento di apposito
                  concorso interno.
                  Le due carriere hanno un proprio sviluppo e un differente sistema di
                  avanzamento.  Tenendo  presente  questa  precisazione,  procederemo  a
                  illustrare  la  successione  gerarchica,  cominciando  dai  gradi  iniziali  dei
                  ruoli  sergenti/sovrintendenti,  sino  ai  gradi  apicali  dei  ruoli
                  marescialli/ispettori.
               (52)  Comma così sostituto dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 29 maggio 2017, n.
                    94.
               (53)  Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 4), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94.
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