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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Ad avviso di chi scrive, pertanto, l’attività di vigilanza fornita alle strutture
della Banca d’Italia, rientrando a pieno titolo nei compiti d’istituto dell’Arma
dei Carabinieri, ancorché nell’ambito di quelli qualificati come speciali, non può
che esplicarsi con gli stessi connotati “militari” di tutti gli altri compiti affidati
alla Forza armata, analogamente a quanto accade anche per altri organismi mili-
tari, quali, come si è già visto, la Guardia di Finanza o le Capitanerie di Porto-
Guardia Costiera.
Riprendendo, in conclusione, gli elementi qualificanti che prima abbiamo
delineato, ossia: provenienza, destinazione d’impiego e modalità di gestione dei
fondi, appare possibile affermare che, ai fini della sussistenza dell’aggravante di
all’art. 234, comma 2, n. 1, prima ipotesi, del codice di pace e, quindi, della con-
figurabilità della truffa a danno dell’Amministrazione militare, il primo non ha
alcuna influenza, essendo indifferente che la copertura finanziaria non proven-
ga dal Ministero della Difesa; il secondo è sicuramente sussistente in relazione
allo svolgimento di qualsiasi compito, ordinario o speciale che sia, attribuito dal-
l’ordinamento all’Arma dei Carabinieri o ad altre Forze armate o Corpi militari;
il terzo si realizza quando il servizio amministrativo che in concreto gestisce il
procedimento di liquidazione delle somme indebitamente percepite sia inqua-
drato all’interno dell’organizzazione militare.
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