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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




                  Nel  caso  esaminato  si  è  quindi  riconosciuto  il  reato  di  truffa  militare
             aggravata nella condotta di un militare in servizio presso la Sezione amministra-
             tiva di un Comando Provinciale, che aveva falsamente dichiarato l’effettuazione
             di  lavoro  straordinario  e  aveva,  quindi,  indebitamente  percepito  somme  di
             denaro  erogate  dalla  Prefettura  (quindi  Ministero  dell’Interno)  in  favore  del
             citato reparto.
                  Occorre però sottolineare che in altra precedente sentenza (anch’essa
                                                                             (6)
             citata da quella in commento), la Suprema Corte era pervenuta a un risultato
             diametralmente opposto. Il caso aveva riguardato il servizio di vigilanza svolto
             dall’Arma dei Carabinieri sulle infrastrutture della Banca d’Italia.
                  In quella circostanza la diversa conclusione era stata motivata ponendo l’ac-
             cento sul disposto di cui all’art. 830, comma 3, del C.O.M., secondo cui: “Gli asse-
             gni,  le  competenze  accessorie  e  le  indennità  comunque  spettanti  al  personale
             effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché ogni altro
             elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico
             della Banca d’Italia”. Ne conseguiva, secondo i supremi giudici, che “il soggetto
             passivo del reato, nei cui confronti si è dispiegata la condotta e che avrebbe subito
             la correlata diminuzione patrimoniale è la Banca d’Italia”, sicché “il pagamento
             delle ore di «straordinario» - oggetto della contestata condotta illecita - rientra del
             tutto in detti oneri ed è sopportato non già dall’amministrazione militare ma da
             un ente pubblico del tutto diverso ed estraneo all’apparato militare”.
                  Appare  a  questo  punto  opportuno  soffermarsi  sulla  sostenibilità  delle
             ragioni che hanno condotto la Cassazione, nelle due diverse circostanze, a per-
             venire a soluzioni opposte, per verificare se effettivamente i casi concreti presen-
             tassero sufficienti elementi distintivi, tali da giustificare il diverso trattamento.
                  A  tal  fine  è  necessario  richiamare  un’altra  decisione  della  Cassazione (7)
             nella quale, evidentemente riconoscendo la necessità di prevenire possibili rilie-
             vi critici, originati dalla diversità tra le decisioni adottate, i giudici di legittimità
             sono espressamente intervenuti, sostenendo che la difformità di indirizzo sia
             solo apparente, nella considerazione che, in caso di condotte fraudolente poste
             in essere da militari dell’Arma dei Carabinieri in relazione a servizi svolti per la
             Banca d’Italia, la frode era “destinata a trarre in inganno, e a danneggiare, un
             ente  pubblico  economico  (nella  specie  la  Banca  d’Italia)  del  tutto  estraneo
             all’apparato militare … che è tenuto in forza di espressa previsione legislativa
             (contenuta nel D.Lgs. n. 66 del 2010) a sopportarne i relativi oneri economici”.
             Siffatta particolarità, ad avviso della Corte Suprema, consentiva di distinguere

             (6)   Sez. 1, ordinanza n. 7579 del 22 gennaio 2014, Rv. 258605.
             (7)   Sez. I, n. 30723 del 16 luglio 2015, Piccolo già citata in nota 4.
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