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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Nel caso esaminato si è quindi riconosciuto il reato di truffa militare
aggravata nella condotta di un militare in servizio presso la Sezione amministra-
tiva di un Comando Provinciale, che aveva falsamente dichiarato l’effettuazione
di lavoro straordinario e aveva, quindi, indebitamente percepito somme di
denaro erogate dalla Prefettura (quindi Ministero dell’Interno) in favore del
citato reparto.
Occorre però sottolineare che in altra precedente sentenza (anch’essa
(6)
citata da quella in commento), la Suprema Corte era pervenuta a un risultato
diametralmente opposto. Il caso aveva riguardato il servizio di vigilanza svolto
dall’Arma dei Carabinieri sulle infrastrutture della Banca d’Italia.
In quella circostanza la diversa conclusione era stata motivata ponendo l’ac-
cento sul disposto di cui all’art. 830, comma 3, del C.O.M., secondo cui: “Gli asse-
gni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale
effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché ogni altro
elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico
della Banca d’Italia”. Ne conseguiva, secondo i supremi giudici, che “il soggetto
passivo del reato, nei cui confronti si è dispiegata la condotta e che avrebbe subito
la correlata diminuzione patrimoniale è la Banca d’Italia”, sicché “il pagamento
delle ore di «straordinario» - oggetto della contestata condotta illecita - rientra del
tutto in detti oneri ed è sopportato non già dall’amministrazione militare ma da
un ente pubblico del tutto diverso ed estraneo all’apparato militare”.
Appare a questo punto opportuno soffermarsi sulla sostenibilità delle
ragioni che hanno condotto la Cassazione, nelle due diverse circostanze, a per-
venire a soluzioni opposte, per verificare se effettivamente i casi concreti presen-
tassero sufficienti elementi distintivi, tali da giustificare il diverso trattamento.
A tal fine è necessario richiamare un’altra decisione della Cassazione (7)
nella quale, evidentemente riconoscendo la necessità di prevenire possibili rilie-
vi critici, originati dalla diversità tra le decisioni adottate, i giudici di legittimità
sono espressamente intervenuti, sostenendo che la difformità di indirizzo sia
solo apparente, nella considerazione che, in caso di condotte fraudolente poste
in essere da militari dell’Arma dei Carabinieri in relazione a servizi svolti per la
Banca d’Italia, la frode era “destinata a trarre in inganno, e a danneggiare, un
ente pubblico economico (nella specie la Banca d’Italia) del tutto estraneo
all’apparato militare … che è tenuto in forza di espressa previsione legislativa
(contenuta nel D.Lgs. n. 66 del 2010) a sopportarne i relativi oneri economici”.
Siffatta particolarità, ad avviso della Corte Suprema, consentiva di distinguere
(6) Sez. 1, ordinanza n. 7579 del 22 gennaio 2014, Rv. 258605.
(7) Sez. I, n. 30723 del 16 luglio 2015, Piccolo già citata in nota 4.
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