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INTEGRAZIONE DEL SETTORE DELLA DIFESA EUROPEA
Nel caso, però, in cui alcuni progetti necessitassero di coperture finanziare
ingenti, potrebbe essere ipotizzato anche un accordo tra i governi degli Stati
partecipanti per favorire il ricorso diretto ai mercati finanziari.
In questo caso, un modello da seguire potrebbe essere rintracciato nel
Meccanismo Europeo di Stabilità (33) (MES), un trattato tra i membri
dell’Eurozona in cui si fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri in diffi-
coltà attraverso l’emissione di titoli garantiti da capitali degli stessi Stati membri.
Come nel MES, il capitale a garanzia dell’emissione di titoli potrebbe essere a
carico degli stessi Stati partecipanti e suddiviso tra quote versate (una minima
parte) e quote richiamabili (la parte più consistente).
A differenza del MES, non si utilizzerebbero le risorse per garantire assi-
stenza finanziaria, ma per sostenere programmi di ricerca, sviluppo e acquisi-
zione nel settore della difesa europea.
5. Conclusioni
L’integrazione tra Fondo europeo per la difesa e PESCO rappresenta, con
tutta probabilità, una delle linee di sviluppo più promettenti della PSDC e una
sfida aperta per l’Unione europea e i suoi Stati membri. Se da un lato, però, la
Proposta di Regolamento che istituisce il Fondo e la Decisione PESC
2017/2315 prevedono alcuni meccanismi di complementarietà, dall’altro si rav-
visano già alcune lacune e possibili ostacoli.
La lacuna più evidente riguarda la capacità del Fondo di essere attrattivo
per gli Stati partecipanti alla PESC.
Infatti, alla grande flessibilità di cui gli Stati dispongono nel definire la
governance dei progetti PESCO (34) si contrappone l’esiguità delle risorse messe
a disposizione dalla Commissione per finanziare i programmi di ricerca, svi-
luppo e acquisizione che coinvolgono le aziende del settore difesa di trenta
Stati, tra membri dell’UE e associati. Inoltre, considerando che lo sviluppo di
prototipi è particolarmente oneroso e connesso ad un notevole rischio di
insuccesso, il rischio di fallimento del mercato va scongiurato con un interven-
to pubblico adeguato, che riesca a coniugare l’esigenza di individuare gli inve-
stimenti a più alto potenziale tecnologico con quella di garantire che tali pro-
grammi siano coperti dalle risorse finanziare necessarie e sufficienti alla loro
realizzazione.
(33) Si veda il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità del 2012.
(34) Si veda, a tal proposito, l’allegato III alla Decisione 2017/2315, in cui si illustrano specifica-
mente le linee guida.
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