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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
È in sede di Consiglio PESCO, quindi, che gli Stati si coordinerebbero per
stabilire quanti e quali progetti di ricerca e sviluppo ritengono necessario soste-
nere e, soprattutto, quali sono gli Stati più indicati a comporre i gruppi di lavoro
sui singoli progetti, sulla base del know how e dell’organigramma delle aziende
del settore difesa che operano sui loro territori. L’Alto rappresentante dirige-
rebbe e coordinerebbe le iniziative del Consiglio PESCO garantendo la coeren-
za dell’azione, in modo da contemperare le esigenze dei Paesi core e di quelli
più periferici nel settore della difesa dell’UE.
Le decisioni prese dal Consiglio PESCO dovrebbero essere finalizzate alla
fase di presentazione delle richieste di finanziamento al Fondo. Se da un lato la
possibilità di ottenere finanziamenti dal bilancio dell’UE attraverso il Fondo,
sostenuti dal Fondo InvestEU e aumentati del dieci per cento , costituirebbero
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un incentivo per gli Stati partecipanti a collaborare , dall’altro l’ammontare dei
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finanziamenti potrebbe rivelarsi insufficiente a sostenere programmi di ricerca,
di sviluppo e di acquisizione sufficientemente ambiziosi e competitivi. A tal
fine, anche la Banca Europea degli Investimenti dovrebbe essere maggiormente
coinvolta nel finanziamento dei progetti PESCO, soprattutto se si prevede che
l’aiuto sostenga il lavoro di PMI e imprese a media capitalizzazione .
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E la possibilità che l’Unione sostenga gli appalti pre-commerciali di ammi-
nistrazioni pubbliche consorziate risulta tanto allettante quanto, allo stadio
attuale, povera dei necessari contenuti giuridici e finanziari.
Per questo, gli Stati partecipanti, una volta stabilito il grado e le modalità
di partecipazione, dovrebbero contribuire con capitali propri all’acquisizione
delle nuove tecnologie e farlo, come prevede la Proposta di Regolamento sul
Fondo, in forma consorziata. Quindi, nella fase di discussione della governance
dei singoli progetti, in seno al Consiglio PESCO, dovrebbe essere ipotizzata
l’implementazione di un meccanismo per cui a una diminuzione di un certo
ammontare delle risorse destinate all’acquisizione a livello nazionale corrispon-
da un aumento dello stesso ammontare di quelli da destinare ai progetti finan-
ziati dal Fondo.
La piattaforma sulla quale far confluire detti finanziamenti potrebbe esse-
re il Fondo InvestEU, in modo da incentivare ancora di più l’effetto moltiplica-
tore già ipotizzato come realistico dalla Commissione.
(30) Si veda nuovamente l’art. 14.3 lett. a) della Proposta di Regolamento sul Fondo del 2018.
(31) Giova ricordare che l’azione di domanda di finanziamenti del Fondo deve essere intrapresa
da almeno tre soggetti giuridici cooperanti, stabiliti in almeno tre diversi Stati membri e/o
Paesi associati.
(32) Auspicio condiviso anche nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017.
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