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INTEGRAZIONE DEL SETTORE DELLA DIFESA EUROPEA
Si tratta quindi di un atto volto a supportare la competitività dell’industria
dell’Unione, con una particolare attenzione alle Piccole e Medie Imprese (PMI)
e alle imprese a media capitalizzazione , favorendo “un migliore sfruttamento
(11)
del potenziale industriale delle politiche d’innovazione, di ricerca e di sviluppo
tecnologico” , attraverso l’attuazione di un “programma quadro plurienna-
(12)
le” . La Commissione ha scelto lo strumento giuridico del Regolamento, dal
(13)
momento che “con le sue disposizioni di legge direttamente applicabili, [il
Regolamento] può fornire il grado di uniformità necessario per l’istituzione e il
funzionamento di un programma di finanziamento dell’Unione inteso a soste-
nere un settore industriale in tutta l’Europa” .
(14)
L’obiettivo del Fondo (art. 3 della Proposta di Regolamento) è di promuo-
vere la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione dell’industria euro-
pea della difesa, sostenendo azioni di collaborazione e la cooperazione transfron-
taliera tra soggetti giuridici in tutta l’Unione. Tale sostegno viene indirizzato tanto
su progetti di ricerca che su progetti di sviluppo. Infatti, dei 13 milioni di euro di
dotazione finanziaria previsti per il periodo 2021-2027, 4,1 milioni sono assegnati
per finanziare le azioni di ricerca e 8,9 per le azioni di sviluppo (art. 4), erogabili
attraverso tutte le forme previste dal Regolamento finanziario , vale a dire sov-
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venzioni, premi e appalti o forme di finanziamento miste (art. 8). I soggetti
ammissibili sono tutte le industrie stabilite in un Paese dell’Unione o associato
(16)
(art. 10) che propongano attività volte genericamente a creare, sostenere e miglio-
rare nuove conoscenze e tecnologie nel settore della difesa (art. 11.3).
(11) Vedi art. 14.3 lett. b) e c) della Proposta di Regolamento che istituisce il Fondo.
(12) Art. 173.1 TFUE.
(13) Art. 182 e 183 TFUE.
(14) Proposta di Regolamento che istituisce il Fondo, pag. 6.
(15) Reg. UE, EURATOM 966/2012.
(16) Si noti che nella Proposta di Regolamento del 2018, rispetto a quella del 2017, vi è stato un
allargamento dei soggetti idonei a ricevere i finanziamenti del Fondo, dal momento che men-
tre nella prima versione i soggetti ammissibili erano le imprese stabilite nell’Unione, delle
quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detenevano oltre il cinquanta per
cento e sulle quali esercitano un controllo effettivo diretto o indiretto, nella seconda versione
si parla genericamente di richiedenti, o loro subappaltatori, stabiliti nell’Unione o in un Paese
associato. Di conseguenza, non solo si è allargata la platea dei possibili beneficiari anche ai
Paesi associati all’UE, ma soprattutto si è aperto alla partecipazione di aziende stabilite
nell’UE ma controllate da capitali extracomunitari. A titolo esemplificativo, se non fosse
stato modificato il dettato normativo sui soggetti ammissibili, non avrebbero potuto parte-
cipare imprese italiane fortemente integrate nel comparto produttivo della difesa come Avio
Aero, business della statunitense Ge Aviation che conta nell’UE circa dodicimila dipendenti
(4.200 dei quali in Italia), e Piaggio Aerospace, azienda di Villanova d’Albenga (SV) controllata
da un fondo degli Emirati Arabi che impiega oltre 1.200 persone.
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