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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Con filiere produttive più orizzontali che verticali, si limita la specializza-
zione delle aziende leader nel settore della difesa, si distraggono risorse da
distretti e settori produttivi strategici dei Paesi membri e, di conseguenza, dimi-
nuisce anche la capacità di essere competitivi sui mercati internazionali.
Oltretutto, circa l’ottanta per cento dei contratti di acquisizione e più del novan-
ta per cento dei fondi destinati alla ricerca e sviluppo nel settore difesa sono
assegnati a livello nazionale. L’Italia produce e acquista beni e servizi militari in
Italia, la Francia in Francia, e così via. Le economie della difesa sono, a oggi,
economie nazionali, disomogenee e non integrate. La Commissione ha riassun-
to tutto ciò constatando che, “malgrado che l’aumento dei costi vada di pari
passo con la stagnazione o la contrazione dei bilanci della difesa, la pianifica-
zione, la spesa per le attività di R&S come pure l’acquisto e la manutenzione dei
materiali continuano ad essere gestiti in larga misura a livello di singoli Stati
membri, fra i quali la cooperazione è estremamente limitata. L’attuale situazione
non è sostenibile e lo sviluppo di un ampio sistema di difesa di prossima gene-
razione è sempre più fuori della portata dei singoli Stati membri” .
(9)
3. Il Fondo europeo per la difesa
Con l’obiettivo di affrontare il problema della frammentazione dell’indu-
stria della difesa europea e di rafforzare il meccanismo di gestione dei processi
decisionali in ambito di PSDC, l’Unione europea, a partire dal 2016, ha rimesso
il tema della difesa al centro della propria agenda politica, con un attivismo a
cui non si assisteva dai tempi della discussione sulla Comunità Europea di
Difesa, vale a dire dai primi anni Cinquanta del secolo scorso. Due sono gli
strumenti giuridici che si sono consolidati: Il Fondo Europeo per la Difesa e la
Cooperazione strutturata permanente (PESCO) in materia di sicurezza e di
difesa. Si affronteranno separatamente, ma tenendo sempre ben salda l’idea che
si debbano utilizzare alcune specifiche norme che i due atti già contengono per
rafforzare i collegamenti e la complementarietà tra i medesimi.
Il Fondo (10) trova la sua base giuridica negli articoli 173, 182, 183 e 188 del
Trattato sul Funzionamento sull’Unione Europea (TFUE).
(9) Proposta di Regolamento che istituisce il Fondo del 2018.
(10) Si prende qui in esame la Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio che isti-
tuisce il Fondo europeo per la difesa del 2018 (COD 2018/0254), vale a dire la bozza di rego-
lamento più recente che si ha a disposizione, già frutto di negoziato tra Commissione,
Parlamento e Consiglio rispetto alla prima versione del 2017 (COD 2017/0125). Si mette-
ranno in luce nel corso della trattazione, e ai fini degli argomenti esposti nella stessa, alcune
differenze tra le due versioni.
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