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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  E già la circostanza dell’annullamento, come detto, avrebbe dovuto indur-
             re la Corte a dichiarare irricevibile il ricorso per cessazione della materia del
             contendere sotto il profilo dell’esser venuto meno l’interesse e dunque la legit-
             timazione processuale attiva del ricorrente.
                  Quanto alla lett. b) del comma 3 dell’art. 35, appare evidente, da un canto,
             che il ricorrente non aveva subito alcun pregiudizio importante e, d’altro canto
             (e soprattutto) che il caso “era stato debitamente esaminato da un Tribunale
             interno” (la Corte di Appello di Bari) ed era stato esaminato così bene che, pro-
             prio alla luce di quelle garanzie imposte dalla cedu a sostegno dei diritti in essa
             contenuti, il “Tribunale interno” aveva proceduto all’annullamento del provve-
             dimento impositivo della misura di prevenzione.
                  A tacer d’altro, inoltre, la Corte di Strasburgo ha inopinatamente ritenuto
             di pronunciarsi oltre quanto richiesto dal ricorrente, rilevando il ritardo della
             Corte di Appello nella pronuncia e nella notifica all’interessato del provvedi-
             mento di annullamento della misura di prevenzione.
                  Tuttavia, quel che maggiormente stupisce è che nessuno ha eccepito la
             irricevibilità del ricorso in relazione, in particolar modo, al citato art. 35, comma
             3, lett. b), cedu, e la tendenza ad aderire sempre alle pronunce della Corte di
             Strasburgo ritenuta, a torto, maggiormente in grado di garantire diritti e libertà
             fondamentali della persona umana di quanto non sia in grado di fare la nostra
             Corte di Cassazione.































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