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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




             sul presupposto della assenza di attualità della pericolosità sociale in capo al
             ricorrente e sulla base di un caso di omonimia che aveva tratto in inganno il
             Tribunale (in effetti, il ricorrente, nelle sue memorie difensive aveva evidenziato
             come nella richiesta del Procuratore vi fosse un errore di identità e che le asse-
             rite violazioni degli obblighi di sorveglianza speciale riguardassero una persona
             che aveva il suo stesso nome e cognome ma che era nata nel 1973).
                  Nel  luglio  2009  il  Signor  Angelo  De  Tommaso  proponeva  ricorso  a
             Strasburgo per violazione degli artt. 5, 6 e 13 della Convenzione di Roma del 4
             novembre 1950, e dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.
                  Quanto all’art. 5 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha ritenuto insussi-
             stente  la  violazione  stante  la  inequiparabilità  fra  l’obbligo  di  soggiorno  nel
             Comune di residenza e la privazione della libertà personale sottolineando come
             il ricorrente fosse rimasto libero di lasciare la propria abitazione durante le ore
             diurne e di mantenere relazioni con il mondo esterno (parr. 79-91).
                  Quanto all’art. 13, la Corte ha parimenti ritenuto la insussistenza della vio-
             lazione.
                  Quanto all’art. 6, par. 1, la Corte di Strasburgo ha accolto la doglianza sul
             presupposto della assenza di pubblicità delle udienze che, al contrario, erano
             state  celebrate  in  camera  di  consiglio  e  questo  nonostante  la  Corte
             Costituzionale  italiana  si  sia  già  pronunciata  in  merito  alla  incostituzionalità
             delle disposizioni normative che non prevedano la pubblicità delle udienze rela-
             tive all’applicazione (o meno) di misure di prevenzione .
                                                                  (2)
                  La Corte riteneva meritevole di accoglimento la doglianza relativa alla vio-
             lazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione ed è questo il punto che
             merita  maggior  attenzione  e  approfondita  analisi  anche  per  dar  contezza  di
             quanto affermato nell’incipit del presente commento.
                  Preliminarmente si ricorda che le misure di prevenzione non sono oggetto
             di previsione di rango costituzionale e, sotto tale specifico profilo, si ricorda che
             nonostante i richiami della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il
             legislatore italiano non ha espressamente previsto che le dette misure debbano
             trovare una specifica corrispondenza con il principio di tassatività prescritto
             dagli artt. 13, 16 e 25, comma 3, Cost. .
                                                  (3)

             (2)   In merito all’art. 6, par. 1, il Governo italiano ha presentato una nota contenente una propo-
                  sta  di  composizione  amichevole  riconoscendo  la  violazione  dell’art.  6,  par.1,  della
                  Convenzione in ragione del carattere non pubblico delle udienze, offrendo di versare un
                  determinato importo a titolo di spese relative a questa parte del ricorso e chiedendo, altresì,
                  la cancellazione del ricorso dal ruolo.
             (3)   In tal senso si veda F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di pre-
                  venzione: Strasburgo chiama, Roma risponde, in PENALECONTEMPORANEO.IT, 2018.
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