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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
sul presupposto della assenza di attualità della pericolosità sociale in capo al
ricorrente e sulla base di un caso di omonimia che aveva tratto in inganno il
Tribunale (in effetti, il ricorrente, nelle sue memorie difensive aveva evidenziato
come nella richiesta del Procuratore vi fosse un errore di identità e che le asse-
rite violazioni degli obblighi di sorveglianza speciale riguardassero una persona
che aveva il suo stesso nome e cognome ma che era nata nel 1973).
Nel luglio 2009 il Signor Angelo De Tommaso proponeva ricorso a
Strasburgo per violazione degli artt. 5, 6 e 13 della Convenzione di Roma del 4
novembre 1950, e dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.
Quanto all’art. 5 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha ritenuto insussi-
stente la violazione stante la inequiparabilità fra l’obbligo di soggiorno nel
Comune di residenza e la privazione della libertà personale sottolineando come
il ricorrente fosse rimasto libero di lasciare la propria abitazione durante le ore
diurne e di mantenere relazioni con il mondo esterno (parr. 79-91).
Quanto all’art. 13, la Corte ha parimenti ritenuto la insussistenza della vio-
lazione.
Quanto all’art. 6, par. 1, la Corte di Strasburgo ha accolto la doglianza sul
presupposto della assenza di pubblicità delle udienze che, al contrario, erano
state celebrate in camera di consiglio e questo nonostante la Corte
Costituzionale italiana si sia già pronunciata in merito alla incostituzionalità
delle disposizioni normative che non prevedano la pubblicità delle udienze rela-
tive all’applicazione (o meno) di misure di prevenzione .
(2)
La Corte riteneva meritevole di accoglimento la doglianza relativa alla vio-
lazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione ed è questo il punto che
merita maggior attenzione e approfondita analisi anche per dar contezza di
quanto affermato nell’incipit del presente commento.
Preliminarmente si ricorda che le misure di prevenzione non sono oggetto
di previsione di rango costituzionale e, sotto tale specifico profilo, si ricorda che
nonostante i richiami della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il
legislatore italiano non ha espressamente previsto che le dette misure debbano
trovare una specifica corrispondenza con il principio di tassatività prescritto
dagli artt. 13, 16 e 25, comma 3, Cost. .
(3)
(2) In merito all’art. 6, par. 1, il Governo italiano ha presentato una nota contenente una propo-
sta di composizione amichevole riconoscendo la violazione dell’art. 6, par.1, della
Convenzione in ragione del carattere non pubblico delle udienze, offrendo di versare un
determinato importo a titolo di spese relative a questa parte del ricorso e chiedendo, altresì,
la cancellazione del ricorso dal ruolo.
(3) In tal senso si veda F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di pre-
venzione: Strasburgo chiama, Roma risponde, in PENALECONTEMPORANEO.IT, 2018.
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