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LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE SUL TRAFFICO DI ESSERI UMANI
essere imputato a l’Aja. Parimenti, e a tacer d’ogni altra considerazione sulla giu-
risdizione ratione personae e territori, non potrà esserlo, per questo solo fatto,
il trafficante che recluta minori intercettati lungo la rotta balcanica per costrin-
gerli alla prostituzione e procurarsi in questo quadro un guadagno.
Dunque, l’iniziativa della Corte Penale Internazionale nel senso della san-
zione dei trafficanti di migranti è destinata al fallimento? Non necessariamente.
Fortunatamente, pur a fronte della esposta rigidità tecnico formale rispet-
to al crimine del traffico di esseri umani in quanto tale, lo Statuto della Corte
consente margini di flessibilità che consentono di assicurare alla giustizia inter-
nazionale molti di coloro che sono coinvolti a vario titolo in questo crimine.
In primo luogo, la rigida separazione concettuale fra fattispecie criminose
in punto di diritto non rispecchia spesso la realtà fattuale degli eventi.
Purtroppo, il trafficante d’uomini non si limita spesso alla commissione del solo
crimine tecnico giuridico del traffico. Al contrario, si macchia di una pluralità di
crimini che a vario titolo risultano a esso collegati. La riduzione in schiavitù, per
esempio, costituisce spesso un prodromo rispetto al traffico di esseri umani.
Parimenti, chi è venduto sul mercato della prostituzione e dello sfruttamento,
spesso ha subito dal suo aguzzino anche torture, trattamenti inumani e degra-
danti, violenze. Molte di queste condotte rientrano, come detto, fra quelle san-
zionabili dalla Corte.
Nell’ipotesi dunque in cui le condotte prodromiche o associate al crimine
di traffico di esseri umani integrino le condizioni richieste, chi le commette
potrà essere processato dalla Corte per tali comportamenti. Immaginiamo il
caso del trafficante che mantiene in condizioni di schiavitù bambini e donne
rapiti su larga scala, a seguito di un piano sistematico, e con il sostegno delle
autorità che controllano determinati territori. Quella condotta sarà senza dub-
bio perseguibile come crimine contro l’umanità e il suo autore, non per il traf-
fico di essere umani in quanto tale, ma per tutte le condotte precedenti e asso-
ciate, potrà essere processato a l’Aja.
C’è poi da rilevare come, oltre al crimine specifico della tratta di esseri
umani, vi sono crimini che sono alla base del fenomeno migratorio che rientra-
no a pieno titolo fra quelli sanzionati dallo Statuto della Corte. Fra questi anche
crimini caratterizzati dallo spostamento di masse di persone da un territorio
all’altro, Ovviamente, tutti i crimini sanzionati nello statuto della Corte Penale
Internazionale hanno il potenziale di determinare migrazioni di massa, soprat-
tutto quando sono commessi a livello di crimini contro l’umanità. Per esempio,
gli stupri di massa delle donne Yazide in Iraq da parte dei miliziani dell’ISIS
hanno comportato la fuga dai territori reclamati dal Califfato delle vittime.
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