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LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE SUL TRAFFICO DI ESSERI UMANI



               essere imputato a l’Aja. Parimenti, e a tacer d’ogni altra considerazione sulla giu-
               risdizione ratione personae e territori, non potrà esserlo, per questo solo fatto,
               il trafficante che recluta minori intercettati lungo la rotta balcanica per costrin-
               gerli alla prostituzione e procurarsi in questo quadro un guadagno.
                    Dunque, l’iniziativa della Corte Penale Internazionale nel senso della san-
               zione dei trafficanti di migranti è destinata al fallimento? Non necessariamente.
                    Fortunatamente, pur a fronte della esposta rigidità tecnico formale rispet-
               to al crimine del traffico di esseri umani in quanto tale, lo Statuto della Corte
               consente margini di flessibilità che consentono di assicurare alla giustizia inter-
               nazionale molti di coloro che sono coinvolti a vario titolo in questo crimine.
                    In primo luogo, la rigida separazione concettuale fra fattispecie criminose
               in  punto  di  diritto  non  rispecchia  spesso  la  realtà  fattuale  degli  eventi.
               Purtroppo, il trafficante d’uomini non si limita spesso alla commissione del solo
               crimine tecnico giuridico del traffico. Al contrario, si macchia di una pluralità di
               crimini che a vario titolo risultano a esso collegati. La riduzione in schiavitù, per
               esempio, costituisce spesso un prodromo rispetto al traffico di esseri umani.
               Parimenti, chi è venduto sul mercato della prostituzione e dello sfruttamento,
               spesso ha subito dal suo aguzzino anche torture, trattamenti inumani e degra-
               danti, violenze. Molte di queste condotte rientrano, come detto, fra quelle san-
               zionabili dalla Corte.
                    Nell’ipotesi dunque in cui le condotte prodromiche o associate al crimine
               di traffico di esseri umani integrino le condizioni richieste, chi le commette
               potrà essere processato dalla Corte per tali comportamenti. Immaginiamo il
               caso del trafficante che mantiene in condizioni di schiavitù bambini e donne
               rapiti su larga scala, a seguito di un piano sistematico, e con il sostegno delle
               autorità che controllano determinati territori. Quella condotta sarà senza dub-
               bio perseguibile come crimine contro l’umanità e il suo autore, non per il traf-
               fico di essere umani in quanto tale, ma per tutte le condotte precedenti e asso-
               ciate, potrà essere processato a l’Aja.
                    C’è poi da rilevare come, oltre al crimine specifico della tratta di esseri
               umani, vi sono crimini che sono alla base del fenomeno migratorio che rientra-
               no a pieno titolo fra quelli sanzionati dallo Statuto della Corte. Fra questi anche
               crimini caratterizzati dallo spostamento di masse di persone da un territorio
               all’altro, Ovviamente, tutti i crimini sanzionati nello statuto della Corte Penale
               Internazionale hanno il potenziale di determinare migrazioni di massa, soprat-
               tutto quando sono commessi a livello di crimini contro l’umanità. Per esempio,
               gli stupri di massa delle donne Yazide in Iraq da parte dei miliziani dell’ISIS
               hanno comportato la fuga dai territori reclamati dal Califfato delle vittime.


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