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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Le critiche della Grande Camera della Corte di Strasburgo si sono concen-
             trate sulla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (in particolare la
             sentenza n. 177/1980) la quale, pur avendo dichiarato la illegittimità costituzio-
             nale per violazione degli artt. 13 e 25, comma 3, Cost. della legge n. 1423/1956
             in quanto ritenuta eccessivamente vaga e generica nella parte relativa all’indivi-
             duazione  dei  soggetti  da  sottoporre  alla  misura ,  non  avrebbe  chiaramente
                                                            (8)
             “identificato gli elementi fattuali né le specifiche tipologie di condotta che devo-
             no essere prese in considerazione per valutare la pericolosità sociale dall’indivi-
             duo” (cioè il presupposto fondamentale per l’applicazione della misura di pre-
             venzione) e ha ritenuto che la legge in questione “non contenga previsioni suf-
             ficientemente dettagliate su che tipo di condotta sia da considerare espressiva
             di pericolosità sociale” .
                                  (9)
                  La Corte europea ha stigmatizzato anche la estrema indeterminatezza e
             vaghezza di alcune delle prescrizioni imposte al sottoposto alla misura, con par-
             ticolare riguardo al “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” . Espressioni,
                                                                          (10)
             a parere della Corte, inidonee a chiarire all’interessato il tipo di condotta da
             tenere.
                  Con la sentenza in commento, la Corte europea ha nondimeno ritenuto il
             deficit di tassatività dell’art. 1 del citato D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto codice
             antimafia) sul presupposto che esso non sia “formulato con sufficiente precisione
             in modo da fornire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire
             al  ricorrente  di  regolare  la  propria  condotta  e  prevedere  con  un  sufficiente
             grado di certezza l’applicazione di misure di prevenzione” (par. 117).

             (8)   Sullo stesso solco si è posta in seguito anche la Corte di Cassazione che ha nella sentenza
                  Scagliarini (Sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209), si è espressa nel senso che  “trattandosi di appli-
                  care in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costitu-
                  zionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà
                  [...], le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, […
                  ] rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave preventiva),
                  il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della
                  descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione”. Si vedano anche le più
                  recenti Cass., Sez. I, 14 giugno 2017, n. 54119 (Sottile); Cass., Sez. II, 19 gennaio 2018, n.
                  11846 (Carnovale).
             (9)   La Corte ha ritenuto, in particolare, che le fattispecie di pericolosità di cui alla legge italiana,
                  “non indicano con sufficiente chiarezza lo scopo e le modalità di esercizio dell’amplissima
                  discrezionalità conferita alle corti nazionali” e “non sono formulate con precisione sufficien-
                  te a garantire al singolo tutela contro interferenze arbitrarie e a consentirgli di prevedere in
                  maniera sufficientemente certa l’imposizione di misure di prevenzione” (§ 118).
             (10)  In proposito la Corte costituzionale italiana (sentenza n. 232/2010) aveva ritenuto infondata
                  la questione di illegittimità costituzionale della disposizione in questione, oggi presente nel-
                  l’art. 75 del codice antimafia che sanziona penalmente l’inosservanza di tutti gli obblighi rela-
                  tivi alla sorveglianza speciale, ivi compresi quelli di vivere onestamente, di rispettare le leggi
                  e non dare adito a sospetti.
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