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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Le critiche della Grande Camera della Corte di Strasburgo si sono concen-
trate sulla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (in particolare la
sentenza n. 177/1980) la quale, pur avendo dichiarato la illegittimità costituzio-
nale per violazione degli artt. 13 e 25, comma 3, Cost. della legge n. 1423/1956
in quanto ritenuta eccessivamente vaga e generica nella parte relativa all’indivi-
duazione dei soggetti da sottoporre alla misura , non avrebbe chiaramente
(8)
“identificato gli elementi fattuali né le specifiche tipologie di condotta che devo-
no essere prese in considerazione per valutare la pericolosità sociale dall’indivi-
duo” (cioè il presupposto fondamentale per l’applicazione della misura di pre-
venzione) e ha ritenuto che la legge in questione “non contenga previsioni suf-
ficientemente dettagliate su che tipo di condotta sia da considerare espressiva
di pericolosità sociale” .
(9)
La Corte europea ha stigmatizzato anche la estrema indeterminatezza e
vaghezza di alcune delle prescrizioni imposte al sottoposto alla misura, con par-
ticolare riguardo al “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” . Espressioni,
(10)
a parere della Corte, inidonee a chiarire all’interessato il tipo di condotta da
tenere.
Con la sentenza in commento, la Corte europea ha nondimeno ritenuto il
deficit di tassatività dell’art. 1 del citato D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto codice
antimafia) sul presupposto che esso non sia “formulato con sufficiente precisione
in modo da fornire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire
al ricorrente di regolare la propria condotta e prevedere con un sufficiente
grado di certezza l’applicazione di misure di prevenzione” (par. 117).
(8) Sullo stesso solco si è posta in seguito anche la Corte di Cassazione che ha nella sentenza
Scagliarini (Sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209), si è espressa nel senso che “trattandosi di appli-
care in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costitu-
zionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà
[...], le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, […
] rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave preventiva),
il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della
descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione”. Si vedano anche le più
recenti Cass., Sez. I, 14 giugno 2017, n. 54119 (Sottile); Cass., Sez. II, 19 gennaio 2018, n.
11846 (Carnovale).
(9) La Corte ha ritenuto, in particolare, che le fattispecie di pericolosità di cui alla legge italiana,
“non indicano con sufficiente chiarezza lo scopo e le modalità di esercizio dell’amplissima
discrezionalità conferita alle corti nazionali” e “non sono formulate con precisione sufficien-
te a garantire al singolo tutela contro interferenze arbitrarie e a consentirgli di prevedere in
maniera sufficientemente certa l’imposizione di misure di prevenzione” (§ 118).
(10) In proposito la Corte costituzionale italiana (sentenza n. 232/2010) aveva ritenuto infondata
la questione di illegittimità costituzionale della disposizione in questione, oggi presente nel-
l’art. 75 del codice antimafia che sanziona penalmente l’inosservanza di tutti gli obblighi rela-
tivi alla sorveglianza speciale, ivi compresi quelli di vivere onestamente, di rispettare le leggi
e non dare adito a sospetti.
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