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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Ma alcuni crimini hanno un quid pluris, sotto questo profilo: sono crimini
nei quali l’abbandono in massa del territorio, che è alla base del fenomeno
migratorio, non è una conseguenza indiretta del crimine, ma al contrario è la
condotta tipica, diretta e caratterizzante del crimine stesso.
Uno di questi reati è costituito dalla deportation or forcible transfer of population
ed è disciplinato dall’Articolo 7(1)(d) come crimine contro l’umanità. La con-
dotta materiale consiste nel deportare o trasferire forzosamente, al di fuori dei
casi autorizzati dal diritto internazionale, una o più persone verso un altro Stato
o un altro luogo, a seguito di un’espulsione o un altro atto di coercizione.
L’avverbio “forzosamente” non disciplina solamente condizioni di coercizione
fisica, ma anche quella psicologica.
In definitiva, sarà difficile, se non impossibile, che la Corte Penale
Internazionale possa esercitare la sua giurisdizione sulla condotta del traffico di
persone, in quanto tale. Nella realtà dei fatti, però, la Corte possiede gli stru-
menti per sanzionare la condotta di chi è coinvolto nel traffico di persone, data
la molteplicità di condotte criminose, molte delle quali a pieno titolo ricompre-
se nello Statuto di Roma, di cui si macchiano tali individui. Allo stesso tempo,
la Corte possiede gli strumenti per esercitare la propria giurisdizione sulle con-
dotte collegate e anche prodromiche al fenomeno migratorio.
C’è da sperare che li utilizzi.
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