Page 110 - Rassegna 2018-4
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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Ma alcuni crimini hanno un quid pluris, sotto questo profilo: sono crimini
             nei  quali  l’abbandono  in  massa  del  territorio,  che  è  alla  base  del  fenomeno
             migratorio, non è una conseguenza indiretta del crimine, ma al contrario è la
             condotta tipica, diretta e caratterizzante del crimine stesso.
                  Uno di questi reati è costituito dalla deportation or forcible transfer of  population
             ed è disciplinato dall’Articolo 7(1)(d) come crimine contro l’umanità. La con-
             dotta materiale consiste nel deportare o trasferire forzosamente, al di fuori dei
             casi autorizzati dal diritto internazionale, una o più persone verso un altro Stato
             o  un  altro  luogo,  a  seguito  di  un’espulsione  o  un  altro  atto  di  coercizione.
             L’avverbio “forzosamente” non disciplina solamente condizioni di coercizione
             fisica, ma anche quella psicologica.
                  In  definitiva,  sarà  difficile,  se  non  impossibile,  che  la  Corte  Penale
             Internazionale possa esercitare la sua giurisdizione sulla condotta del traffico di
             persone, in quanto tale. Nella realtà dei fatti, però, la Corte possiede gli stru-
             menti per sanzionare la condotta di chi è coinvolto nel traffico di persone, data
             la molteplicità di condotte criminose, molte delle quali a pieno titolo ricompre-
             se nello Statuto di Roma, di cui si macchiano tali individui. Allo stesso tempo,
             la Corte possiede gli strumenti per esercitare la propria giurisdizione sulle con-
             dotte collegate e anche prodromiche al fenomeno migratorio.
                  C’è da sperare che li utilizzi.

































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