Page 105 - Rassegna 2018-4
P. 105
LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE SUL TRAFFICO DI ESSERI UMANI
rita da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Ultima condizione per l’esercizio della giurisdizione della Corte è la com-
plementarietà: la Corte è autorizzata a esercitare la sua giurisdizione solo quan-
do le autorità statali non vogliano, o non possano, esercitare la giurisdizione
domestica sulle condotte criminose. In altri termini, la giurisdizione della Corte
ha natura residuale, ed entra in gioco solo a fronte del fallimento, colpevole o
incolpevole, dell’attività sanzionatoria delle autorità statali. Non costituisce una
condizione per l’esercizio della giurisdizione della Corte, ma è comunque parte
della sua prassi operativa, la regola per cui solo coloro che sono “maggiormente
responsabili” per determinate condotte diventano oggetto dell’attenzione della
Corte. Questo criterio viene normalmente interpretato in modo formale, tenen-
do conto del rango che l’autore riveste nella gerarchia, civile o militare, dello
Stato. Chi, pur responsabile di un crimine, non rientra fra coloro che possono
dirsi “maggiormente responsabili”, non resterà ovviamente impunito. Non sarà
però di norma la Corte Penale Internazionale a esercitare su tali soggetti la sua
giurisdizione. Questo approccio ha una ragione pratica, prima ancora che poli-
tica: la razionalizzazione delle risorse impone che la più alta istanza giudiziaria
penale internazionale si occupi, prima di tutto, di chi ha un ruolo chiave nel per-
petrare la condotta criminale.
Distillati questi principi generali sul funzionamento della Corte, si può ora
passare ad applicarli al caso specifico del traffico di essere umani in Libia, e
negli altri Paesi indicati, per rispondere alla domanda centrale di questo articolo:
potremo mai vedere i trafficanti di esseri umani che operano in Libia, o in Siria,
o in Iraq, a processo davanti alla Corte de l’Aja?
Prima di rispondere a questo interrogativo, è necessario chiarire un
punto: chi sono i trafficanti di essere umani? Cosa si intende con questa
espressione, che è si divenuta di uso comune, ma che ha una sua specificità tec-
nico giuridica?
Con l’espressione “trafficanti di essere umani”, si intendono essenzial-
mente due categorie di soggetti: in primo luogo, coloro che sono dediti al reclu-
tamento, trasporto, trasferimento, all’ospitare o accogliere persone, tramite l’im-
piego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di
rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità
o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso
di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfrutta-
mento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o
altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate,
schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.
103