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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Ma quali sono le possibilità che questa iniziativa abbia effettivamente suc-
             cesso, e che la Corte inizi a occuparsi di chi si macchia di questo odioso crimi-
             ne? Il punto fondamentale, di cui questo articolo brevemente si occupa è che,
             a differenza di quel che accade in una corte penale domestica, la giurisdizione
             della Corte Penale Internazionale è limitata a categorie specifiche di crimini ed
             è soggetta a condizioni ulteriori che limitano il potere repressivo e sanzionato-
             rio  della  più  importante  istanza  giudiziaria  penale  internazionale.  La  stessa
             Bensouda, nell’annunciare la sua intenzione al Consiglio di Sicurezza, ha speci-
             ficato che la Corte “is carefully examining the feasibility of opening an investi-
             gation  into  migrant-related  crimes  in  Libya”.  Nel  gennaio  2018  il  Vice
             Procuratore della Corte è tornato sul punto, indicando che la Corte ha inten-
             zione di concentrarsi sui nuovi crimini commessi in Libia, riferendosi ai crimini
             commessi ai danni dei migranti, fra cui il crimine di tratta di esseri umani, ma
             che è ancora in corso una verifica di fattibilità rispetto all’esercizio della giuri-
             sdizione della Corte su queste fattispecie criminose.
                  Nelle pagine che seguono, affronto il problema indicando quali sono i
             requisiti per l’esercizio della giurisdizione della Corte, e se è verosimile conside-
             rarli integrati nel caso del crimine di traffico di esseri umani in Libia, Iraq e Siria.
                  L’Articolo 5 dello Statuto della Corte Penale internazionale definisce la
             giurisdizione ratione materiae della Corte, indicando che la competenza della
             Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità
             internazionale. La Corte ha competenze, in particolare, per i crimini seguenti:
                  a) genocidio;
                  b) contro l’umanità;
                  c) di guerra;
                  d) di aggressione.
                  L’Articolo 12(a) e (b) definisce invece la giurisdizione ratione personae e ratio-
             ne territori della Corte. Affinché essa possa esercitare la sua giurisdizione è neces-
             sario che i crimini siano commessi sul territorio di uno Stato parte della Corte
             (a prescindere dalla nazionalità dell’autore del crimine), o da soggetti che abbia-
             no la nazionalità di uno Stato parte (in questo caso, a prescindere dal luogo in
             cui sia commesso il crimine, e dunque anche nel territorio di uno Stato non
             parte dello Statuto). Di norma, dunque, nel caso in cui un cittadino di uno Stato
             non parte commetta un crimine nel territorio di uno Stato non parte (fra cui,
             ovviamente, lo Stato di cui è cittadino), la Corte non è nelle condizioni di eser-
             citare la propria giurisdizione punitiva. In questi casi, comunque, resta una pos-
             sibilità residuale di esercizio della giurisdizione da parte della Corte: quando la
             “situazione” di un Paese non membro dello Statuto della Corte sia a questa rife-


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