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LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE SUL TRAFFICO DI ESSERI UMANI
questioni siriana e irachena. Esistono due sole circostanze nelle quali la Corte
potrebbe occuparsi dei crimini commessi in Iraq e in Siria o laddove i due Paesi
decidessero di aderire allo Statuto della Corte, ovvero nel caso in cui i crimini
commessi in Siria e Iraq siano commessi da cittadini di Stati parte della Corte.
In effetti, le cronache dimostrano che vi sono molti foreign fighters arruolati
in Siria e in Iraq fra le file dell’Isis e che alcuni di questi provengono da Paesi
europei che sono parte dello Statuto della Corte.
La possibilità che la Siria e l’Iraq, nel presente momento storico, aderisca-
no allo Statuto della Corte è estremamente remota. Quanto alla posizione dei
foreign fighters in Siria e Iraq, va fatta una importante considerazione: i foreign
fighters di norma non figurano fra i “maggiormente responsabili” per determi-
nati crimini. I vertici delle organizzazioni non statali come l’ISIS restano salda-
mente locali e gli stranieri costituiscono per la maggior parte piccola manova-
lanza bellica. Data la politica della Corte di perseguire solo coloro che sono
maggiormente responsabili, è difficile immaginare che la Corte possa persegui-
re stranieri per crimini commessi in Iraq o Siria. La prospettiva di perseguire cri-
mini commessi a danno di migranti in Siria e Iraq è pressoché nulla. Data la
risoluzione 1970/2011, sussistono invece le condizioni per l’esercizio di tale
giurisdizione in Libia.
Sotto il profilo materiale, come detto, la Corte Penale Internazionale può
esercitare la propria giurisdizione su determinate categorie di crimini: il crimine
di genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità e il crimine di
aggressione. Tralasciando il crimine di aggressione, sul quale la Corte, per par-
ticolari ragioni, non può ancora esercitare la sua giurisdizione e il crimine di
genocidio, che non è immediatamente rilevante per quel che concerne la que-
stione del traffico di esseri umani, è necessario confrontarsi con le due restanti
categorie: crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Talvolta, nel comune
sentire, si ritiene che il crimine di guerra e il crimine contro l’umanità costitui-
scano fattispecie criminose autonome, corrispondenti ad altrettante condotte
materiali: la condotta materiale del crimine di guerra, e la condotta materiale del
crimine contro l’umanità. Questo intendimento non è però corretto. I crimini
di guerra e i crimini contro l’umanità sono due categorie “contenitore”, all’in-
terno delle quali sono ascrivibili una pluralità di condotte materiali anche tipiche
del crimine comune che vengono “elevate”, per così dire, al crimine di guerra
o al crimine contro l’umanità al ricorrere di talune condizioni. Nel caso del cri-
mine di guerra, tali condizioni consistono nell’esistenza di uno scenario di con-
flitto bellico e, semplificando estremamente, nel fatto che la condotta in esame
sia contraria ai dettami del diritto internazionale umanitario.
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