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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Per quel che concerne i crimini contro l’umanità, determinate condotte
             materiali sono qualificabili come tali quando, sempre semplificando, sono parte
             di un attacco esteso e sistematico nei confronti di una popolazione civile, com-
             piuti in esecuzione di una specifica politica governativa.
                  Prendiamo il caso della condotta materiale della tortura, intesa come infli-
             zione di dolore fisico o psicologico a un individuo di cui si ha il controllo, al
             fine di costringerlo a una confessione o come forma di punizione per un fatto
             commesso.  Tale  condotta  materiale  costituirà  un  crimine  di  guerra  quando
             commessa ai danni di un prigioniero nel contesto di uno scenario bellico. È un
             crimine contro l’umanità quando sia parte di una condotta estesa e sistematica
             ai  danni  di  una  popolazione  civile,  perpetrata  da  organi  governativi  o  che
             comunque hanno il controllo di un certo territorio. Ovviamente, il crimine di
             tortura può anche essere commesso al di fuori di un crimine di guerra o contro
             l’umanità. Immaginiamo il caso di un funzionario statale che, in tempo di pace,
             tortura una sola persona. In questo caso il crimine sarà ovviamente perseguibile,
             ma non sotto la rubrica del “crimine di guerra” o del “crimine contro l’umanità”.
                  Ciò premesso, la domanda da porsi è la seguente: il traffico di esseri umani
             figura fra le condotte materiali che, a determinate condizioni, possono essere
             elevate a crimini di guerra o contro l’umanità, e dunque essere attratti alla giuri-
             sdizione della Corte? La risposta a questo interrogativo è semplice, ed è negativa.
             La condotta “traffico di essere umani”, in quanto tale, non figura nello Statuto
             della Corte né fra le condotte che possono costituire un crimine di guerra, né fra
             quelle che possono costituire un crimine contro l’umanità. Ciò vale sia per il
             reato inteso in senso tecnico, sia per quel che riguarda il reato in senso atecnico,
             vale a dire per quel che concerne il favoreggiamento dell’immigrazione clande-
             stina. In passato sono stati fatti tentativi di sussumere la fattispecie del traffico
             di  essere  umani  e  anche  del  favoreggiamento  dell’immigrazione  clandestina
             entro i termini di crimini quali la riduzione in schiavitù, che rientrano a pieno
             titolo fra quelli sanzionati dallo Statuto della Corte Penale Internazionale e che,
             ricorrendo le condizioni su indicate, possono integrare gli estremi di un crimine
             di guerra o di un crimine contro l’umanità. Tutti questi tentativi sono però falliti.
             La realtà è che solo una modifica formale dello Statuto della Corte, da adottarsi
             in sede di assemblea degli Stati parte, potrebbe portare la condotta materiale del
             traffico di esseri umani entro l’alveo della giurisdizione ratione materiae della
             Corte. Fino ad allora, la “condotta nuda” del traffico di esseri umani, sia nella
             accezione tecnica sia in quella atecnica, non potrà essere oggetto di attività inve-
             stigativa e repressiva della Corte. Lo scafista libico, per il solo fatto di aver age-
             volato il trasporto di persona da una costa all’altra del Mediterraneo, non potrà


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