Page 113 - Rassegna 2018-4
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MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI



                    In proposito, si ricorda che la genericità e la vaghezza che caratterizzavano
               la  legge  n.  1423/1956  sono  state  in  buona  misura  eliminate  dal  D.Lgs.  n.
               159/2011 (cosiddetto codice antimafia) che ha colmato il “deficit di tassatività”
                         (4)
               che caratterizzava la precedente legge in materia di “Misure di prevenzione nei
               confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”.
                    Non è tuttavia di tali argomentazioni che ci si intende prevalere al fine di
               stigmatizzare  le  conclusioni  (e  le  motivazioni)  cui  è  pervenuta  la  Corte  di
               Strasburgo nella sentenza in commento che ha censurato la normativa italiana
               in materia di misure di prevenzione in quanto violativa dell’art. 2 del Protocollo
               n. 4 alla CEDU che tutela il diritto alla libertà di circolazione .
                               (5)
                                                                            (6)
                    La giurisprudenza di Strasburgo ha più volte ribadito che le limitazioni ai
               diritti previsti dalla Convenzione devono non solo essere direttamente riferibili
               ad una previsione di legge ma occorre anche che la legge sia accessibile per l’in-
               teressato e sia tale da consentirgli di prevedere la restrizione del diritto come
               conseguenza  della  propria  condotta .  Nel  caso  in  oggetto  la  Corte  di
                                                     (7)
               Strasburgo ha ritenuto sussistente sia la legge (n. 1423/1956) che la sua acces-
               sibilità non ravvisando, tuttavia, il criterio della prevedibilità delle conseguenze
               della condotta del sottoposto alla misura di prevenzione ritenendo, per ciò stes-
               so, che la legge italiana in materia, a causa della sua genericità e vaghezza, sia
               incompatibile con i criteri di garanzia richiesti dalla cedu.
               (4)   Modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161.
               (5)   Art. 2, Protocollo n. 4 alla cedu: “1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato
                    ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza. 2. Ognuno
                    è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo. 3. L’esercizio di questi diritti non può
                    essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono,
                    in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza,
                    al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione
                    della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui. 4. I diritti riconosciuti
                    al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni pre-
                    viste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica”.
               (6)   In  merito  al  citato  art.  2,  occorre  preliminarmente  fare  un  fugace  cenno  alla  Direttiva
                    2004/38/ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e delle loro famiglie di circolare e sog-
                    giornare  liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri.  La  Direttiva  in  questione  prevede
                    espressamente la possibilità di limitare il diritto di circolazione nella misura in cui all’art. 27
                    (Art. 20 del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
                    diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
                    territorio degli Stati membri) prevede che gli Stati possano limitare la detta libertà di circola-
                    zione oltre che quella di soggiorno per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o salute
                    pubblica. L’espulsione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza deve rispettare il
                    principio di proporzionalità e basarsi esclusivamente sul comportamento personale del sog-
                    getto interessato nei riguardi del quale essa è adottata e che deve rappresentare una minaccia
                    reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.
               (7)   Cfr. F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di pre-
                    venzione personali, in DIRITTOPENALECONTEMPORANEO.IT, marzo 2017.
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