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MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
In proposito, si ricorda che la genericità e la vaghezza che caratterizzavano
la legge n. 1423/1956 sono state in buona misura eliminate dal D.Lgs. n.
159/2011 (cosiddetto codice antimafia) che ha colmato il “deficit di tassatività”
(4)
che caratterizzava la precedente legge in materia di “Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”.
Non è tuttavia di tali argomentazioni che ci si intende prevalere al fine di
stigmatizzare le conclusioni (e le motivazioni) cui è pervenuta la Corte di
Strasburgo nella sentenza in commento che ha censurato la normativa italiana
in materia di misure di prevenzione in quanto violativa dell’art. 2 del Protocollo
n. 4 alla CEDU che tutela il diritto alla libertà di circolazione .
(5)
(6)
La giurisprudenza di Strasburgo ha più volte ribadito che le limitazioni ai
diritti previsti dalla Convenzione devono non solo essere direttamente riferibili
ad una previsione di legge ma occorre anche che la legge sia accessibile per l’in-
teressato e sia tale da consentirgli di prevedere la restrizione del diritto come
conseguenza della propria condotta . Nel caso in oggetto la Corte di
(7)
Strasburgo ha ritenuto sussistente sia la legge (n. 1423/1956) che la sua acces-
sibilità non ravvisando, tuttavia, il criterio della prevedibilità delle conseguenze
della condotta del sottoposto alla misura di prevenzione ritenendo, per ciò stes-
so, che la legge italiana in materia, a causa della sua genericità e vaghezza, sia
incompatibile con i criteri di garanzia richiesti dalla cedu.
(4) Modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161.
(5) Art. 2, Protocollo n. 4 alla cedu: “1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato
ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza. 2. Ognuno
è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo. 3. L’esercizio di questi diritti non può
essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono,
in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza,
al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione
della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui. 4. I diritti riconosciuti
al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni pre-
viste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica”.
(6) In merito al citato art. 2, occorre preliminarmente fare un fugace cenno alla Direttiva
2004/38/ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e delle loro famiglie di circolare e sog-
giornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La Direttiva in questione prevede
espressamente la possibilità di limitare il diritto di circolazione nella misura in cui all’art. 27
(Art. 20 del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri) prevede che gli Stati possano limitare la detta libertà di circola-
zione oltre che quella di soggiorno per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o salute
pubblica. L’espulsione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza deve rispettare il
principio di proporzionalità e basarsi esclusivamente sul comportamento personale del sog-
getto interessato nei riguardi del quale essa è adottata e che deve rappresentare una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.
(7) Cfr. F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di pre-
venzione personali, in DIRITTOPENALECONTEMPORANEO.IT, marzo 2017.
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