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OSSERVATORIO
INTERNAZIONALE
Misure di prevenzione
personali
Professoressa Sentenza della Corte Europea dei Diritti
Anna Lucia VALVO
Professore Ordinario di Diritto dell’Unione euro- dell’Uomo del 23 febbraio 2017 (*)
pea nell’Università “Kore” di Enna
Summum ius, summa iniuria, queste sono le prime parole che vengono in
mente alla lettura della sentenza pronunciata dalla Grande Camera della Corte
europea dei diritti dell’uomo che ha visto la condanna dell’Italia per violazione
della libertà di circolazione (art. 2, Prot. 4 alla Convenzione) in relazione alla
imposizione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza ex art. 6 D.Lgs. 159/2011
(già art. 3 legge n. 1423/1956).
Molto brevemente in fatto: su istanza della Procura della Repubblica di
Bari nell’aprile 2008 il Signor Angelo De Tommaso era stato sottoposto alla
misura preventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due
anni nel Comune di residenza.
In particolare, la Procura motivava la sua richiesta in base alle precedenti
condanne del ricorrente per spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e deten-
zione illegale di armi, alle sue frequentazioni di malavitosi e sul presupposto che
il ricorrente, già sottoposto ad “avviso” da parte della polizia, aveva persistito
nella condotta criminale.
A sua volta, il provvedimento del Tribunale (di Bari) si basava su una pro-
gnosi di pericolosità sociale avendo esso dichiarato che il De Tommaso era abi-
tualmente dedito a traffici delittuosi, che viveva con i proventi di attività delit-
tuose e aveva frequentazioni malavitose.
In sede di appello la misura veniva revocata dalla Corte di Appello di Bari (1)
(*) Ricorso n. 43395/09 - Causa De Tommaso c. Italia.
(1) Con provvedimento del 28 gennaio 2009 notificato al ricorrente in data 4 febbraio 2009.
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