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OSSERVATORIO

                                                   INTERNAZIONALE





                                                 Misure  di  prevenzione
                                                 personali


                          Professoressa          Sentenza della Corte Europea dei Diritti
                       Anna Lucia VALVO
                Professore Ordinario di Diritto dell’Unione euro-  dell’Uomo del 23 febbraio 2017 (*)
                    pea nell’Università “Kore” di Enna


                    Summum ius, summa iniuria, queste sono le prime parole che vengono in
               mente alla lettura della sentenza pronunciata dalla Grande Camera della Corte
               europea dei diritti dell’uomo che ha visto la condanna dell’Italia per violazione
               della libertà di circolazione (art. 2, Prot. 4 alla Convenzione) in relazione alla
               imposizione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale
               con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza ex art. 6 D.Lgs. 159/2011
               (già art. 3 legge n. 1423/1956).
                    Molto brevemente in fatto: su istanza della Procura della Repubblica di
               Bari nell’aprile 2008 il Signor Angelo De Tommaso era stato sottoposto alla
               misura preventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due
               anni nel Comune di residenza.
                    In particolare, la Procura motivava la sua richiesta in base alle precedenti
               condanne del ricorrente per spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e deten-
               zione illegale di armi, alle sue frequentazioni di malavitosi e sul presupposto che
               il ricorrente, già sottoposto ad “avviso” da parte della polizia, aveva persistito
               nella condotta criminale.
                    A sua volta, il provvedimento del Tribunale (di Bari) si basava su una pro-
               gnosi di pericolosità sociale avendo esso dichiarato che il De Tommaso era abi-
               tualmente dedito a traffici delittuosi, che viveva con i proventi di attività delit-
               tuose e aveva frequentazioni malavitose.
                    In sede di appello la misura veniva revocata dalla Corte di Appello di Bari (1)


               (*)   Ricorso n. 43395/09 - Causa De Tommaso c. Italia.
               (1)   Con provvedimento del 28 gennaio 2009 notificato al ricorrente in data 4 febbraio 2009.
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