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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             come la turbata libertà degli incanti, oppure ancora la violazione reiterata degli
             obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari.  Tutto  ciò,  al  fine  di  consentire
             all’Autorità prefettizia il rilascio dell’“informazione antimafia” ).
                                                                         (2)
                  Qualora  da  tale  consultazione  dovesse  emergere  che  il  soggetto  risulta
             censito, e che a suo carico non sussistono ragioni ostative, la Prefettura provve-
             derà all’iscrizione, con il contestuale inserimento dell’impresa richiedente nel-
             l’elenco  pubblicato  sul  proprio  sito  istituzionale,  nella  sezione
             “Amministrazione trasparente”, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Decreto
             del Presidente del Consiglio dei Ministri.
                  Al contrario, laddove dalla Banca dati dovesse risultare che il soggetto non
             sia censito, o che gli accertamenti siano stati disposti in data anteriore a dodici
             mesi, oppure ancora che esistano situazioni prefiguranti la possibilità di tenta-
             tivi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura provvede ad effettuare le necessarie
             verifiche, avvalendosi anche del competente Gruppo interforze .
                                                                          (3)
             (2)   In materia, si ritiene utile fornire qualche ulteriore precisazione. Con l’espressione “docu-
                  mentazione antimafia” si fa riferimento a quello strumento amministrativo (tipizzato nella
                  duplice forma della “comunicazione” e dell’“informazione”) volto a prevenire, con la mas-
                  sima efficacia anticipatoria, l’ingerenza della criminalità organizzata nel settore delle com-
                  messe pubbliche. Nella sostanza, mentre la “comunicazione antimafia” consiste nell’attesta-
                  zione della sussistenza o meno di una della cause di decadenza, sospensione o di divieto di
                  cui all’art. 67 del Codice antimafia (il riferimento è all’assenza di misure di prevenzione pena-
                  le o di condanne per alcuni gravi delitti), l’“informazione antimafia” aggiunge in più, rispetto
                  alla comunicazione, anche “…l’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di
                  infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese
                  interessate”. È evidente come l’informazione antimafia inglobi il contenuto della comunica-
                  zione, rispetto alla quale si caratterizza quale strumento ben più incisivo, rimettendo, di fatto,
                  ad una valutazione discrezionale del Prefetto l’analisi di tutti quegli elementi informativi utili
                  per una scelta in ordine alla sussistenza o meno dei citati “tentativi di infiltrazione mafiosa”.
                  Tralasciando, in questa sede, l’ampio e articolato dibattito dottrinale e giurisprudenziale che,
                  negli ultimi anni, si è dipanato avuto riguardo a tale discrezionalità prefettizia (e su cui, solo
                  di recente, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1743 del 3 maggio 2016, è stato raggiunto
                  un minimo comune denominatore, individuato attraverso una puntuale elencazione, da parte
                  dei  supremi  Giudici  amministrativi,  di  una  serie  di  situazioni  sintomatiche  valutabili  dal
                  Prefetto ai fini del condizionamento mafioso), vale la pena però richiamare quello che può
                  oramai considerarsi un caposaldo dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in merito
                  alla nozione di “tentativo di infiltrazione mafiosa” delineata dal Decreto Legislativo 159/2011
                  (Codice antimafia). Si sostiene, infatti, che tale “tentativo”, proprio per la sua genesi sociolo-
                  gica e non giuridica, si differenzia significativamente rispetto all’accertamento operato dal giu-
                  dice penale. La disposizione codicistica, in buona sostanza, non richiede che ci si trovi din-
                  nanzi a un’impresa “criminale” e ne richiede la prova dell’intervenuta “occupazione” mafiosa,
                  essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli Organi di Polizia sia desumibile
                  un quadro indiziario che, complessivamente inteso, ma comunque plausibile, sia sintomatico
                  del pericolo di un qualsivoglia collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata.
             (3)   I “Gruppi interforze provinciali” sono stati istituiti dal Deceto Ministeriale 3 marzo 2003
                  presso ogni Prefettura, quali organismi di supporto informativo dei Prefetti e con il precipuo
                  compito di svolgere accertamenti sulle imprese aggiudicatarie di appalti, subappalti o affida-
                  tarie di servizi, ordini e forniture riguardanti le opere pubbliche di carattere strategico, al fine
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