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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
come la turbata libertà degli incanti, oppure ancora la violazione reiterata degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutto ciò, al fine di consentire
all’Autorità prefettizia il rilascio dell’“informazione antimafia” ).
(2)
Qualora da tale consultazione dovesse emergere che il soggetto risulta
censito, e che a suo carico non sussistono ragioni ostative, la Prefettura provve-
derà all’iscrizione, con il contestuale inserimento dell’impresa richiedente nel-
l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Al contrario, laddove dalla Banca dati dovesse risultare che il soggetto non
sia censito, o che gli accertamenti siano stati disposti in data anteriore a dodici
mesi, oppure ancora che esistano situazioni prefiguranti la possibilità di tenta-
tivi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura provvede ad effettuare le necessarie
verifiche, avvalendosi anche del competente Gruppo interforze .
(3)
(2) In materia, si ritiene utile fornire qualche ulteriore precisazione. Con l’espressione “docu-
mentazione antimafia” si fa riferimento a quello strumento amministrativo (tipizzato nella
duplice forma della “comunicazione” e dell’“informazione”) volto a prevenire, con la mas-
sima efficacia anticipatoria, l’ingerenza della criminalità organizzata nel settore delle com-
messe pubbliche. Nella sostanza, mentre la “comunicazione antimafia” consiste nell’attesta-
zione della sussistenza o meno di una della cause di decadenza, sospensione o di divieto di
cui all’art. 67 del Codice antimafia (il riferimento è all’assenza di misure di prevenzione pena-
le o di condanne per alcuni gravi delitti), l’“informazione antimafia” aggiunge in più, rispetto
alla comunicazione, anche “…l’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese
interessate”. È evidente come l’informazione antimafia inglobi il contenuto della comunica-
zione, rispetto alla quale si caratterizza quale strumento ben più incisivo, rimettendo, di fatto,
ad una valutazione discrezionale del Prefetto l’analisi di tutti quegli elementi informativi utili
per una scelta in ordine alla sussistenza o meno dei citati “tentativi di infiltrazione mafiosa”.
Tralasciando, in questa sede, l’ampio e articolato dibattito dottrinale e giurisprudenziale che,
negli ultimi anni, si è dipanato avuto riguardo a tale discrezionalità prefettizia (e su cui, solo
di recente, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1743 del 3 maggio 2016, è stato raggiunto
un minimo comune denominatore, individuato attraverso una puntuale elencazione, da parte
dei supremi Giudici amministrativi, di una serie di situazioni sintomatiche valutabili dal
Prefetto ai fini del condizionamento mafioso), vale la pena però richiamare quello che può
oramai considerarsi un caposaldo dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in merito
alla nozione di “tentativo di infiltrazione mafiosa” delineata dal Decreto Legislativo 159/2011
(Codice antimafia). Si sostiene, infatti, che tale “tentativo”, proprio per la sua genesi sociolo-
gica e non giuridica, si differenzia significativamente rispetto all’accertamento operato dal giu-
dice penale. La disposizione codicistica, in buona sostanza, non richiede che ci si trovi din-
nanzi a un’impresa “criminale” e ne richiede la prova dell’intervenuta “occupazione” mafiosa,
essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli Organi di Polizia sia desumibile
un quadro indiziario che, complessivamente inteso, ma comunque plausibile, sia sintomatico
del pericolo di un qualsivoglia collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata.
(3) I “Gruppi interforze provinciali” sono stati istituiti dal Deceto Ministeriale 3 marzo 2003
presso ogni Prefettura, quali organismi di supporto informativo dei Prefetti e con il precipuo
compito di svolgere accertamenti sulle imprese aggiudicatarie di appalti, subappalti o affida-
tarie di servizi, ordini e forniture riguardanti le opere pubbliche di carattere strategico, al fine
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