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L’ISTITUTO DELLE “WHITE LIST” NELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA



                    Solo dopo che siano espletati i relativi controlli, l’Autorità prefettizia potrà
               accogliere o meno l’istanza di iscrizione nelle white list, sulla base delle risultanze
               ottenute. Giova sottolineare che nel caso in cui la Prefettura dovesse optare per
               il diniego dell’iscrizione, sarà proprio onere comunicare tale provvedimento di
               rigetto (del tutto assimilabile, quanto agli effetti, ad un’interdittiva antimafia),
               oltre che all’impresa istante, anche ai soggetti indicati dall’art. 91, comma 7-bis,
               del Codice antimafia, e cioè:
                    - Direzione Nazionale Antimafia;
                    - Camera di commercio del luogo in cui ha sede legale l’impresa;
                    - Osservatorio  centrale  appalti  pubblici  (OCAP)  presso  la  Direzione
               Investigativa Antimafia;
                    - Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici  (gestita  dall’Autorità
               Nazionale Anticorruzione);
                    - Antitrust;
                    - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dello sviluppo eco-
               nomico;
                    - Uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per il luogo dove ha sede
               legale l’impresa.
                    Per  quanto  concerne,  invece,  la  tempistica  relativa  al  procedimento  di
               iscrizione, l’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ulti-
               mo comma, ne sancisce i termini per la sua conclusione, fissandoli in novanta
               giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza dell’impresa. Al riguardo,
               è  opportuno  evidenziare  che  il  mancato  rispetto  del  termine  da  parte  della
               Prefettura  non  sembra  configurare  un’ipotesi  di  silenzio-assenso,  e  dunque
               l’istanza non potrà considerarsi accolta per il semplice fatto che il procedimento
               non si sia concluso nei termini previsti.


               b. Durata dell’iscrizione
                    Una  volta  ottenuta  l’iscrizione,  la  permanenza  nella  white  list ha  una
               validità di dodici mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del
               Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
                    di verificare la sussistenza di eventuali cointeressenze in siffatte imprese da parte di soggetti
                    legati direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata, anche mediante l’esecuzione
                    di accessi ai cantieri. I Gruppi interforze sono coordinati da un dirigente degli stessi uffici
                    prefettizi e sono composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell’Arma
                    dei  carabinieri,  da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza,  da  un  rappresentante  del
                    Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, da un rappresentante della Direzione
                    territoriale  del  lavoro,  nonché  da  un  funzionario  del  Centro  Operativo  della  Direzione
                    Investigativa  Antimafia  competente  per  territorio.  Essi  operano  in  collegamento  con  la
                    Direzione Investigativa Antimafia che, nel caso di opere che interessano il territorio di più
                    province, ne assicura il raccordo delle attività.
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