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L’ISTITUTO DELLE “WHITE LIST” NELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
Solo dopo che siano espletati i relativi controlli, l’Autorità prefettizia potrà
accogliere o meno l’istanza di iscrizione nelle white list, sulla base delle risultanze
ottenute. Giova sottolineare che nel caso in cui la Prefettura dovesse optare per
il diniego dell’iscrizione, sarà proprio onere comunicare tale provvedimento di
rigetto (del tutto assimilabile, quanto agli effetti, ad un’interdittiva antimafia),
oltre che all’impresa istante, anche ai soggetti indicati dall’art. 91, comma 7-bis,
del Codice antimafia, e cioè:
- Direzione Nazionale Antimafia;
- Camera di commercio del luogo in cui ha sede legale l’impresa;
- Osservatorio centrale appalti pubblici (OCAP) presso la Direzione
Investigativa Antimafia;
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici (gestita dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione);
- Antitrust;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dello sviluppo eco-
nomico;
- Uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per il luogo dove ha sede
legale l’impresa.
Per quanto concerne, invece, la tempistica relativa al procedimento di
iscrizione, l’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ulti-
mo comma, ne sancisce i termini per la sua conclusione, fissandoli in novanta
giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza dell’impresa. Al riguardo,
è opportuno evidenziare che il mancato rispetto del termine da parte della
Prefettura non sembra configurare un’ipotesi di silenzio-assenso, e dunque
l’istanza non potrà considerarsi accolta per il semplice fatto che il procedimento
non si sia concluso nei termini previsti.
b. Durata dell’iscrizione
Una volta ottenuta l’iscrizione, la permanenza nella white list ha una
validità di dodici mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
di verificare la sussistenza di eventuali cointeressenze in siffatte imprese da parte di soggetti
legati direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata, anche mediante l’esecuzione
di accessi ai cantieri. I Gruppi interforze sono coordinati da un dirigente degli stessi uffici
prefettizi e sono composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell’Arma
dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, da un rappresentante della Direzione
territoriale del lavoro, nonché da un funzionario del Centro Operativo della Direzione
Investigativa Antimafia competente per territorio. Essi operano in collegamento con la
Direzione Investigativa Antimafia che, nel caso di opere che interessano il territorio di più
province, ne assicura il raccordo delle attività.
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