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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             3. Evoluzione normativa dell’istituto
                  L’intervento normativo che, per primo, ha codificato con norma primaria
             l’istituto delle white list è costituito dall’art. 16 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39,
             recante  “Interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
             sismici nella regione Abruzzo”.
                  Il  provvedimento  in  questione  ha  sancito  l’adozione  di  una  serie  di
             misure preventive avverso il segnalato rischio di infiltrazioni della crimina-
             lità organizzata in occasione della ricostruzione conseguente al terremoto
             che, nel 2009, ha duramente colpito l’Abruzzo; misure anch’esse applicative
             dello  speciale  regime  di  controlli  di  cui  alle  linee  guida  emanate  dal
             “Comitato  di  coordinamento  per  l’alta  sorveglianza  delle  grandi  opere”
             (CCASGO), organo di consulenza tecnico-giuridica in favore del Ministro
             dell’Interno, istituito dal Decreto Ministeriale del 14 marzo 2003 e, recente-
             mente, divenuto (mantenendo inalterate le proprie prerogative funzionali)
             “Comitato  di  coordinamento  per  l’alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e
             degli  insediamenti  prioritari”  (CCASIIP)  per  effetto  del  Decreto
             Ministeriale 21 marzo 2017.
                  Al fine di rendere più agevole l’attività degli esecutori dei lavori, il decreto
             citato ha previsto che costoro possono rivolgersi a fornitori e prestatori di ser-
             vizi inseriti negli speciali elenchi istituiti presso le Prefetture territorialmente
             competenti, che ne certificano la mancata soggezione a rischio di inquinamento
             mafioso.
                  Analogamente, l’art. 3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.
             135 (riportante disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza
             nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi con lo svolgimento
             della rassegna “Expò Milano 2015”) ha stabilito che, presso la Prefettura di
             Milano, si dia luogo alla costituzione di elenchi di fornitori e prestatori di ser-
             vizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli
             esecutori dei lavori oggetto della norma.
                  La “legge anticorruzione” 6 novembre 2012, n. 190, infine, nel dedica-
             re l’art. 1, comma 52 e ss., alle white list, ha previsto l’istituzione - in via gene-
             rale e permanente - di detti elenchi, l’iscrizione ai quali soddisfa i requisiti
             per il rilascio dell’informazione antimafia necessaria per l’esercizio di attivi-
             tà in determinati settori imprenditoriali sottoposti a rischio di infiltrazione
             mafiosa.
                  Questi ultimi sono enumerati dal successivo comma 53 il quale, in via tas-
             sativa, annovera il trasporto di materiali a discarica per conto terzi, il trasporto,
             anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuto per conto terzi, estrazione e tra-


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