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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
3. Evoluzione normativa dell’istituto
L’intervento normativo che, per primo, ha codificato con norma primaria
l’istituto delle white list è costituito dall’art. 16 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39,
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo”.
Il provvedimento in questione ha sancito l’adozione di una serie di
misure preventive avverso il segnalato rischio di infiltrazioni della crimina-
lità organizzata in occasione della ricostruzione conseguente al terremoto
che, nel 2009, ha duramente colpito l’Abruzzo; misure anch’esse applicative
dello speciale regime di controlli di cui alle linee guida emanate dal
“Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere”
(CCASGO), organo di consulenza tecnico-giuridica in favore del Ministro
dell’Interno, istituito dal Decreto Ministeriale del 14 marzo 2003 e, recente-
mente, divenuto (mantenendo inalterate le proprie prerogative funzionali)
“Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari” (CCASIIP) per effetto del Decreto
Ministeriale 21 marzo 2017.
Al fine di rendere più agevole l’attività degli esecutori dei lavori, il decreto
citato ha previsto che costoro possono rivolgersi a fornitori e prestatori di ser-
vizi inseriti negli speciali elenchi istituiti presso le Prefetture territorialmente
competenti, che ne certificano la mancata soggezione a rischio di inquinamento
mafioso.
Analogamente, l’art. 3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.
135 (riportante disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza
nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi con lo svolgimento
della rassegna “Expò Milano 2015”) ha stabilito che, presso la Prefettura di
Milano, si dia luogo alla costituzione di elenchi di fornitori e prestatori di ser-
vizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli
esecutori dei lavori oggetto della norma.
La “legge anticorruzione” 6 novembre 2012, n. 190, infine, nel dedica-
re l’art. 1, comma 52 e ss., alle white list, ha previsto l’istituzione - in via gene-
rale e permanente - di detti elenchi, l’iscrizione ai quali soddisfa i requisiti
per il rilascio dell’informazione antimafia necessaria per l’esercizio di attivi-
tà in determinati settori imprenditoriali sottoposti a rischio di infiltrazione
mafiosa.
Questi ultimi sono enumerati dal successivo comma 53 il quale, in via tas-
sativa, annovera il trasporto di materiali a discarica per conto terzi, il trasporto,
anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuto per conto terzi, estrazione e tra-
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