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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  In particolare, la legge, al primo comma dell’art. 1, fa esplicito riferimento
             alla cosiddetta “Convenzione di Merida contro la corruzione” (Convenzione
             adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, ratificata dallo
             Stato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116) e alla “Convenzione penale sulla
             corruzione” del 27 gennaio 1999 (ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110).
             Le  citate  convenzioni,  ratificate  dall’Italia  tardivamente,  si  proponevano  di
             omogeneizzare - a livello internazionale - il contrasto alla corruzione, mediante
             la creazione di appositi organismi di controllo e l’attuazione di processi idonei
             a prevenire i fenomeni corruttivi nella loro globalità.
                  Tale opera di generale “riassestamento” transnazionale della normativa in
             materia si è resa oltremodo necessaria anche alla luce di autorevoli studi di set-
             tore i quali, a loro volta, hanno fatto emergere il dato secondo cui un sistema
             politico-amministrativo ove la corruzione assume caratteri di “prassi diffusa” è
             per ciò stesso destinato ad arrecare danni economici ingenti per il Paese che ne
             è vittima e, di riflesso, per i suoi cittadini onesti. In particolare, un sistema cor-
             rotto o comunque affetto da poca trasparenza (o, peggio ancora, permeabile ai
             tentativi di infiltrazione della criminalità mafiosa nell’economia legale) è poten-
             zialmente in grado di dispiegare le proprie criticità funzionali non solo sulla
             capacità di ben operare dei suoi organi amministrativi, ma anche e soprattutto
             sulla cosiddetta “tenuta” dei conti pubblici, quale delicato corollario che il legi-
             slatore nazionale non può non assumere a riferimento nella propria opera di
             normazione di adeguati strumenti per il contrasto al fenomeno in oggetto.






























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