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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
In particolare, la legge, al primo comma dell’art. 1, fa esplicito riferimento
alla cosiddetta “Convenzione di Merida contro la corruzione” (Convenzione
adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, ratificata dallo
Stato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116) e alla “Convenzione penale sulla
corruzione” del 27 gennaio 1999 (ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110).
Le citate convenzioni, ratificate dall’Italia tardivamente, si proponevano di
omogeneizzare - a livello internazionale - il contrasto alla corruzione, mediante
la creazione di appositi organismi di controllo e l’attuazione di processi idonei
a prevenire i fenomeni corruttivi nella loro globalità.
Tale opera di generale “riassestamento” transnazionale della normativa in
materia si è resa oltremodo necessaria anche alla luce di autorevoli studi di set-
tore i quali, a loro volta, hanno fatto emergere il dato secondo cui un sistema
politico-amministrativo ove la corruzione assume caratteri di “prassi diffusa” è
per ciò stesso destinato ad arrecare danni economici ingenti per il Paese che ne
è vittima e, di riflesso, per i suoi cittadini onesti. In particolare, un sistema cor-
rotto o comunque affetto da poca trasparenza (o, peggio ancora, permeabile ai
tentativi di infiltrazione della criminalità mafiosa nell’economia legale) è poten-
zialmente in grado di dispiegare le proprie criticità funzionali non solo sulla
capacità di ben operare dei suoi organi amministrativi, ma anche e soprattutto
sulla cosiddetta “tenuta” dei conti pubblici, quale delicato corollario che il legi-
slatore nazionale non può non assumere a riferimento nella propria opera di
normazione di adeguati strumenti per il contrasto al fenomeno in oggetto.
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