Page 66 - Rassegna 2018-3
P. 66

CRIPTOVALUTE E RISCHI PER LA SICUREZZA



                    In secondo luogo, il decreto istituisce uno speciale “Registro” per i sud-
               detti soggetti, ricavandolo in una sezione speciale di quello già tenuto per gli
               intermediari finanziari sotto la vigilanza dell’OAM (Organismo degli agenti e
               dei mediatori creditizi).
                    La formula suddetta consente la vigilanza di una Authority. Nel citato regi-
               stro potranno iscriversi solo coloro che avranno preventivamente comunicato
               al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  l’intenzione  di  iniziare  le  attività
               descritte.
                    Il Ministero trasmetterà poi alla Guardia di Finanza i dati e le informazioni
               raccolte che le renderà disponibili, su richiesta, alla Polizia Postale. In Italia,
               l’Agenzia delle entrate ha attuato encomiabili tentativi “definitori”, in occasione
               delle opzioni da dettare ai possessori per la tassazione dei proventi derivanti
               dalla negoziazione.
                    Per quanto riguarda i rapporti con gli utilizzatori, la Banca d’Italia è inter-
               venuta con due importanti raccomandazioni:
                    - la prima, del 30 gennaio 2015;
                    - la seconda, più recente, del 19 marzo 2018.
                    Quest’ultima, in particolare, ha ripreso l’avviso pubblicato in pari data da
               ESMA  (Autorità  Europea  degli  Strumenti  finanziari  e  dei  mercati),  ABE
               (Autorità Bancaria Europea) e IEOPA (Istituto Etico per l’Osservazione e la
               Promozione degli Appalti) - le tre autorità di vigilanza Ue su mercati e interme-
               diari - sui rischi delle valute virtuali, per i risparmiatori, tra i quali vanno neces-
               sariamente ricordati in questa sede:
                    - mancanza di trasparenza sui prezzi;
                    - assenza di opzioni di uscita;
                    - interruzioni delle operazioni;
                    - informazioni fuorvianti;
                    - inidoneità delle valute virtuali per scopi previdenziali e di investimento;
                    - rischio di volatilità estrema e di bolle speculative;
                    - assenza di protezione.
                    Relativamente  a  questo  ultimo  aspetto,  devo  segnalare  un  interessante
               Parere del Consiglio Nazionale del Notariato, pubblicato sul sito di categoria
               come “Quesito antiriciclaggio n. 3/2018/B, intitolato Compravendita di immobile-
               Pagamento del prezzo in Bitcoin.


                    GAGLIARDUCCI, in Criptovalute: l’Europa le riconosce ufficialmente, pubblicato il 13 luglio 2018 su
                    www.money.it, l’Autrice scrive che in virtù della già analizzata (qui) V Direttiva Ue contro il
                    riciclaggio,  si  legittimano  le  valute  in  discorso.  Al  contrario,  credo,  le  valute  virtuali  non
                    diventino ipso facto (e non ipso iure) “moneta riconosciuta” (mia l’affermazione), bensì i loro
                    traders diventino “sorvegliati speciali”.
                                                                                         65
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71