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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Ma queste “valute” sono accettate in pagamento da “comunità” di sogget-
ti collegati; ed è qui che si concentra l’attenzione degli esperti di reati come
quelli in predicato.
Il riciclaggio non si preoccupa dell’intensità e possibilità di frazionamenti.
Con la V Direttiva UE in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanzia-
mento del terrorismo, è stato previsto l’assoggettamento alle norme antirici-
claggio di coloro che, non solo cambiano valute virtuali in altre monete aventi
corso legale (i cosiddetti “exchangers”, peraltro già soggetti alle regole oggi in
Italia), bensì i «prestatori di servizi di portafoglio digitale», cioè quei soggetti
che forniscono “servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto
dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”
(cfr. art. 1, comma 1, lett. c, sub g ed h).
Clienti e movimenti saranno chiari, imponendosi la compilazione di
schede di adeguata verifica all’atto dell’accensione di conti e/o di cambio di
valute, così come l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Giova ricordare che per il finanziamento del terrorismo le disposizio-
ni sono le stesse, gli obblighi gli stessi, e cambia lo scopo.
Nessuna zona franca verrà consentita a chi opererà - legittimamente,
accreditandosi nei modi che le norme sia primarie che secondarie decide-
ranno - nel settore.
A tale ultimo proposito, mentre scriviamo è presente sul sito del
Ministero dell’economia e delle finanze una bozza di decreto, pubblicata il
31 gennaio 2018 per la consultazione, nella quale si prevede una regola-
mentazione dei soggetti “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta
virtuale” .
(14)
Attualmente non vi sono ulteriori sviluppi (la consultazione si è conclusa
il 16 febbraio 2018, con la partecipazione di ben trenta utenti), ma il DM si può
anticipare come segue.
La valuta virtuale, che la lettera e) del comma 2 dell’art. 1 indica come “la
rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da
un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso
legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e tra-
sferita, archiviata e negoziata elettronicamente”, non ha quindi “valore legale”
e non è “moneta” .
(15)
(14) La lettera b) del comma 2 dell’art. 1 del provvedimento in commento li definisce come “ogni
persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’uti-
lizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in
valute aventi corso legale”.
(15) Non in linea con quanto affermo, e verifico, appare l’articolo (rectius: l’affermazione) di C.
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