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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Ma queste “valute” sono accettate in pagamento da “comunità” di sogget-
             ti collegati; ed è qui che si concentra l’attenzione degli esperti di reati come
             quelli in predicato.
                  Il riciclaggio non si preoccupa dell’intensità e possibilità di frazionamenti.
             Con la V Direttiva UE in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanzia-
             mento del terrorismo, è stato previsto l’assoggettamento alle norme antirici-
             claggio di coloro che, non solo cambiano valute virtuali in altre monete aventi
             corso legale (i cosiddetti “exchangers”, peraltro già soggetti alle regole oggi in
             Italia), bensì i «prestatori di servizi di portafoglio digitale», cioè quei soggetti
             che forniscono “servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto
             dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”
             (cfr. art. 1, comma 1, lett. c, sub g ed h).
                  Clienti  e  movimenti  saranno  chiari,  imponendosi  la  compilazione  di
             schede di adeguata verifica all’atto dell’accensione di conti e/o di cambio di
             valute, così come l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
                  Giova ricordare che per il finanziamento del terrorismo le disposizio-
             ni sono le stesse, gli obblighi gli stessi, e cambia lo scopo.
                  Nessuna zona franca verrà consentita a chi opererà - legittimamente,
             accreditandosi nei modi che le norme sia primarie che secondarie decide-
             ranno - nel settore.
                  A  tale  ultimo  proposito,  mentre  scriviamo  è  presente  sul  sito  del
             Ministero dell’economia e delle finanze una bozza di decreto, pubblicata il
             31 gennaio 2018 per la consultazione, nella quale si prevede una regola-
             mentazione dei soggetti “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta
             virtuale” .
                     (14)
                  Attualmente non vi sono ulteriori sviluppi (la consultazione si è conclusa
             il 16 febbraio 2018, con la partecipazione di ben trenta utenti), ma il DM si può
             anticipare come segue.
                  La valuta virtuale, che la lettera e) del comma 2 dell’art. 1 indica come “la
             rappresentazione  digitale  di  valore,  non  emessa  da  una  banca  centrale  o  da
             un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso
             legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e tra-
             sferita, archiviata e negoziata elettronicamente”, non ha quindi “valore legale”
             e non è “moneta” .
                              (15)
             (14)  La lettera b) del comma 2 dell’art. 1 del provvedimento in commento li definisce come “ogni
                  persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’uti-
                  lizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in
                  valute aventi corso legale”.
             (15)  Non in linea con quanto affermo, e verifico, appare l’articolo (rectius: l’affermazione) di C.
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