Page 67 - Rassegna 2018-3
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Il Notariato ha voluto studiare gli effetti della transazione sulle limitazioni
al contante di cui alla normativa antiriciclaggio.
Vanno riportate di sicuro due statuizioni importanti contenute nel
Documento de quo:
- “i sistemi di accesso informatici, senza eccezioni, non si fondano sul
concetto di identificazione, bensì sulla mera verifica di credenziali informati-
che ; la differenza, soprattutto ai fini della normativa antiriciclaggio, non è di
(16)
poco conto.
L’utilizzo di un sistema informatico non può mai garantire, pertanto,
l’identità del soggetto che effettua un accesso”;
- “ne deriva che (…) il tracciamento, meramente informatico, potrebbe
essere del tutto ininfluente ai fini della normativa che ci occupa”.
Ciò detto, giustamente si conclude che il Notaio non può assistere alla tra-
ditio del mezzo di pagamento, requisito essenziale dell’atto prima di tutto (in
uno con l’indicazione analitica dei mezzi di pagamento), ma poi dell’applicazio-
ne dei criteri antiriciclaggio.
Che il (così definito) “contante digitale” non può paragonarsi a quello
reale.
Concludo allora confermando le mie ipotesi sulla mancata ricostrui-
bilità - al momento - della natura giuridica della fattispecie “criptocurren-
cies”.
Solo un “baratto” potrebbe forse oggi aiutarci a connotare le operazioni
di trasferimento di detti “oggetti” all’interno di un sistema che, come abbiamo
visto, è chiuso e “autoreferenziale”.
L’esempio della compravendita commerciale è emblematico del ricono-
scimento circa la non contemporaneità del pagamento e della consegna del
bene.
3. Il finanziamento del terrorismo con criptovalute
Per quanto attiene ai profili problematici delle criptovalute, l’utilizzo da
parte delle mafie e dei terroristi è indubbiamente al primo posto.
Le investigazioni sono difficili, e si orientano sia sull’analisi delle transa-
zioni attraverso i registri, sia sulle segnalazioni degli intermediari finanziari delle
FIU (Financial Intelligence Units) o autorità di settore.
(16) Viene preliminarmente ricordato nella nota (pag. 3) che nel registro resta sì traccia della tran-
sazione in bitcoin, ma di un ignoto detentore che possiede una chiave privata, corrisponden-
te ad una chiave pubblica, sia come venditore sia come compratore.
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