Page 67 - Rassegna 2018-3
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Il Notariato ha voluto studiare gli effetti della transazione sulle limitazioni
             al contante di cui alla normativa antiriciclaggio.
                  Vanno  riportate  di  sicuro  due  statuizioni  importanti  contenute  nel
             Documento de quo:
                  -  “i sistemi di accesso informatici, senza eccezioni, non si fondano sul
             concetto di identificazione, bensì sulla mera verifica di credenziali informati-
             che ; la differenza, soprattutto ai fini della normativa antiriciclaggio, non è di
                (16)
             poco conto.
                  L’utilizzo  di  un  sistema  informatico  non  può  mai  garantire,  pertanto,
             l’identità del soggetto che effettua un accesso”;
                  -  “ne deriva che (…) il tracciamento, meramente informatico, potrebbe
             essere del tutto ininfluente ai fini della normativa che ci occupa”.
                  Ciò detto, giustamente si conclude che il Notaio non può assistere alla tra-
             ditio del mezzo di pagamento, requisito essenziale dell’atto prima di tutto (in
             uno con l’indicazione analitica dei mezzi di pagamento), ma poi dell’applicazio-
             ne dei criteri antiriciclaggio.
                  Che il (così definito) “contante digitale” non può paragonarsi a quello
             reale.
                  Concludo allora confermando le mie ipotesi sulla mancata ricostrui-
             bilità - al momento - della natura giuridica della fattispecie “criptocurren-
             cies”.
                  Solo un “baratto” potrebbe forse oggi aiutarci a connotare le operazioni
             di trasferimento di detti “oggetti” all’interno di un sistema che, come abbiamo
             visto, è chiuso e “autoreferenziale”.
                  L’esempio della compravendita commerciale è emblematico del ricono-
             scimento circa la non contemporaneità del pagamento e della consegna del
             bene.



             3. Il finanziamento del terrorismo con criptovalute
                  Per quanto attiene ai profili problematici delle criptovalute, l’utilizzo da
             parte delle mafie e dei terroristi è indubbiamente al primo posto.
                  Le investigazioni sono difficili, e si orientano sia sull’analisi delle transa-
             zioni attraverso i registri, sia sulle segnalazioni degli intermediari finanziari delle
             FIU (Financial Intelligence Units) o autorità di settore.

             (16)  Viene preliminarmente ricordato nella nota (pag. 3) che nel registro resta sì traccia della tran-
                  sazione in bitcoin, ma di un ignoto detentore che possiede una chiave privata, corrisponden-
                  te ad una chiave pubblica, sia come venditore sia come compratore.

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