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L’ISTITUTO DELLE “WHITE LIST” NELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
2. L’istituto delle “white list”
Una delle novità di maggior rilievo contenute nel provvedimento norma-
tivo in questione è stata, senza dubbio, la codificazione, con norma di rango pri-
mario e quale principio di carattere generale, dell’istituto delle cosiddette “white
list” delle imprese che, aspirando ad avere rapporti contrattuali con la pubblica
amministrazione o con altre imprese che hanno ottenuto appalti dalla pubblica
amministrazione e dopo essere state sottoposte ad apposite verifiche, non risul-
tano soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa.
La misura, come detto, ora generalizzata e codificata dalla legge anticor-
ruzione n. 190 del 2012 (commi da 52 a 56 dell’articolo1) , ha avuto un’appli-
(1)
cazione inizialmente riferita ad ambiti territoriali circoscritti, laddove si era reso
necessario bandire gare per appalti pubblici dall’importo significativo, in rela-
zione sia all’opera di ricostruzione derivante da calamità naturali di grande por-
tata, sia alla realizzazione di importanti edifici pubblici in occasione dei cosid-
detti “grandi eventi”.
L’obiettivo era quello di scongiurare il pericolo che le predette commesse
pubbliche fossero pesantemente inquinate dai tentativi di infiltrazione delle
organizzazioni criminali, nel controllo e nella gestione dei relativi processi di
assegnazione e realizzazione dei manufatti.
La legittimazione complessiva dell’istituto, per effetto della citata “legge
anticorruzione”, ha, pertanto, definitivamente palesato la finalità insita nel
sopra novellato quadro regolamentare, ovvero l’aggravamento delle cautele
antimafia, in un settore nel quale l’inesauribile e sempre più efficace interventi-
smo della criminalità organizzata (soprattutto sugli appalti più lucrosi) porta ad
assistere ad un continuo generarsi di collusioni, favoritismi, intimidazioni e
indebiti approfittamenti che, di fatto, costituiscono l’essenza stessa della
“mafiosità” e, quale preoccupante appendice, il venir meno dell’autorevolezza
dello Stato.
(1) L’art. 1, comma 52, della legge 190/2012, così recita, in particolare “Per le attività imprendi-
toriali di cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acqui-
sire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via
telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non sog-
getti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è
istituito presso ogni prefettura.
L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richieden-
te ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159
del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei ten-
tativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa
dall’elenco”.
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