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L’ISTITUTO DELLE “WHITE LIST” NELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
sporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di terra
e materiali inerti, il confezionamento, la fornitura e il trasporto di calcestruzzo
e di bitume, i noli a freddo di macchinari, la fornitura di ferro lavorato, i noli a
caldo, gli autotrasporti per conto terzi, la guardiania dei cantieri: tale elencazio-
ne di attività, peraltro, può essere oggetto di modifica con l’apposita procedura
indicata al successivo comma 54.
Successivamente, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 - recante “Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ha intro-
dotto, con l’art. 29, un significativo elemento di novità nella generale disciplina
normativa afferente l’istituto in esame.
Tale novella, infatti, allo scopo di incentivare l’iscrizione nelle white list da
parte degli operatori economici che svolgono le attività elencate al sopra citato
art. 1, comma 53, legge 190/2012 (ritenute ope legis maggiormente esposte al
pericolo di infiltrazione criminale), impone alle stazioni appaltanti di acquisire
la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria “obbligatoriamente”
attraverso la consultazione, anche in via telematica, di tali elenchi; con la con-
seguenza che tale iscrizione costituisce oggigiorno la forma necessitata attraver-
so la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più
permeabili alle organizzazioni criminali, l’assenza di motivi ostativi ai fini anti-
mafia.
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